Perequazione pensioni 2023 non manifestamente infondata dopo sentenza 19/2025 (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 3 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico in cui si prospetti la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il requisito della non manifesta infondatezza deve essere escluso quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19/2025, abbia già dichiarato non fondate le medesime questioni, stante la pressoché totale sovrapponibilità dei profili dedotti. La questione concernente la pretesa natura tributaria del prelievo e la violazione dell’art. 53 Cost. è infondata, perché il prelievo destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale si sottrae al principio di universalità dell’imposizione e trova giustificazione negli artt. 2 e 23 Cost. Il profilo della asserita elusione della temporaneità della misura è stato già scrutinato. Ne segue il rigetto del ricorso, con compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Sei ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, tutti in godimento di pensioni di importo lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, hanno chiesto all’INPS l’aggiornamento dei trattamenti di quiescenza e il pagamento degli arretrati maturati dal 1° gennaio 2023, oltre interessi. La richiesta si fondava sulla contestazione del meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022.
In assenza di riscontro, i pensionati hanno adito la Corte dei conti chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. e, in ogni caso, l’accertamento del diritto a percepire il trattamento senza decurtazioni, con condanna al reintegro e al risarcimento del danno. L’INPS ha eccepito l’infondatezza delle censure e, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa della Consulta.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile premette che le pensioni dei ricorrenti ricadono pacificamente nel perimetro applicativo dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, norma originariamente destinata al biennio 2023-2024 e poi modificata dall’art. 1, comma 134, della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito al solo anno 2023. Il meccanismo prevede la rivalutazione integrale solo per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e misure progressivamente decrescenti per gli importi superiori.
Poiché l’impugnazione è circoscritta alla prospettazione di dubbi di legittimità costituzionale, il thema decidendum si concentra sul requisito della non manifesta infondatezza. Nelle more del giudizio la Corte costituzionale, su iniziativa di altri remittenti, ha esaminato la gran parte dei profili sollevati anche dagli odierni ricorrenti con la sentenza n. 19/2025.
Il giudice richiama il percorso argomentativo di quella pronuncia, che ha ribadito gli orientamenti già espressi in vicende sovrapponibili, compendiati dalla sentenza n. 234 del 2020, dichiarando non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. La pressoché totale sovrapponibilità delle perplessità dedotte rispetto a quelle già scrutinate esclude il requisito richiesto dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948.
Quanto ai profili ulteriori sollecitati dai ricorrenti sulla scorta dell’ordinanza istruttoria della Sezione Emilia-Romagna, il giudice ne rileva l’estraneità al perimetro del ricorso introduttivo, trattandosi di modificazione della domanda non sottoposta al contraddittorio e priva di adeguata argomentazione. Nel merito, la pretesa violazione dell’art. 53 Cost. è stata già affrontata dalla sentenza n. 234 del 2020, che ha chiarito come il prelievo devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale resti nell’alveo delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, sottraendosi al principio di universalità dell’imposizione. Il profilo della temporaneità è stato già scrutinato dalla sentenza n. 19/2025.
Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. La novità delle questioni, determinata dalla sopravvenienza della pronuncia della Consulta rispetto all’avvio della controversia, giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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