Benefici pensionistici amianto: la diffida non sostituisce la domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 12 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici aventi ad oggetto i benefici per esposizione qualificata all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, l’esperimento della previa domanda amministrativa all’ente previdenziale costituisce presupposto processuale e condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cgc. Tale presupposto risponde ai principi della riserva amministrativa e della economia processuale. L’atto di diffida ad adempiere non sostituisce la domanda che dà avvio al procedimento amministrativo: esso è strumento volto a conseguire il silenzio-rifiuto in presenza di inerzia della pubblica amministrazione. Il principio secondo cui, in caso di inerzia dell’INAIL, il giudice contabile può accertare autonomamente il presupposto di fatto opera a condizione che l’istanza sia stata effettivamente presentata e che l’onere di trasmissione del curriculum lavorativo sia stato adempiuto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente in servizio presso una struttura militare, aveva chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti per l’esposizione alle polveri di amianto durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con sentenza n. 445/2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato espletamento della fase amministrativa propedeutica al rilascio della certificazione INAIL.
Il lavoratore ha impugnato la decisione. Con il primo motivo ha sostenuto che l’atto di diffida notificato all’INPS escludesse la violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), cgc. Con il secondo ha contestato il carattere pregiudiziale e vincolante dell’accertamento INAIL, richiamando una pronuncia della Sezione d’appello che attribuirebbe al giudice delle pensioni ogni valutazione sul presupposto di fatto del beneficio. L’INPS ha resistito, evidenziando che in assenza della domanda amministrativa il procedimento non può concludersi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la sequenza procedimentale delineata dall’art. 3 del d.m. 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro, adottato in attuazione dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003. La disposizione subordina la presentazione della domanda pensionistica all’INPS al previo rilascio del certificato di esposizione all’amianto da parte dell’INAIL. A sua volta, l’avvio del procedimento di accertamento INAIL presuppone la presentazione, da parte del lavoratore, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro.
Secondo la Corte, l’art. 153, comma 1, lett. b), cgc attribuisce alla previa pronuncia amministrativa sulla pretesa pensionistica la natura di presupposto processuale, a tutela della riserva amministrativa e dell’economia processuale. L’intervento del giudice delle pensioni deve essere successivo rispetto all’intervento o al prolungato silenzio dell’amministrazione titolare del procedimento di accertamento del diritto a pensione.
Il primo motivo è infondato. La diffida ad adempiere non è atto che sostituisce la domanda di avvio del procedimento amministrativo, ma strumento posto a tutela del pensionato per acquisire l’equipollente silenzio-rifiuto e poter così adire il giudice contabile in presenza di inerzia inescusabile. Nel caso di specie difettava la presupposta domanda amministrativa, sicché nessun rilievo poteva attribuirsi alla diffida.
Quanto al secondo motivo, la Corte condivide in astratto l’assunto: se l’INAIL rimane inerte, il pregiudizio non può ricadere sul pensionato, e il giudice contabile, titolare di cognizione piena del rapporto, può accertare il presupposto e persino discostarsi da quanto certificato dall’Istituto. Tuttavia il principio non è applicabile, perché nessuna domanda risulta presentata all’ente previdenziale e il lavoratore non ha trasmesso all’INAIL il curriculum lavorativo, rimanendo inadempiente rispetto a un onere esplicitamente previsto. Il datore di lavoro aveva attestato che il dipendente non era stato adibito in modo diretto e abituale alle attività comportanti esposizione all’amianto.
La mancata trasmissione del curriculum ha precluso all’INAIL di avviare il procedimento di accertamento. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell’INPS, liquidate in euro 500, oltre Iva e Cpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.