Riliquidazione della pensione mista e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 320 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. La situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento operata dall’INPS in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti integra tale sopravvenienza e determina la cessazione della materia del contendere. Il contrasto giurisprudenziale sull’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, risolto dalle Sezioni Riunite e seguito da un intervento legislativo, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1982 e in quiescenza dal novembre 2017, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Lamenta che la pensione gli sia stata liquidata applicando la minore aliquota di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché quella più favorevole dell’art. 54 del medesimo decreto.

Dopo il rigetto in via amministrativa della richiesta di ricalcolo, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il diritto alla riliquidazione con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento sulla quota retributiva, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha chiesto un rinvio per procedere in autotutela alla riliquidazione secondo il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei e chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che nel corso del giudizio l’INPS ha proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico per conformarsi alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1 del 2021. La produzione documentale dell’Istituto, depositata con note dell’11 settembre 2024, attesta l’avvenuto calcolo e pagamento degli interessi.

La Corte richiama il principio della Corte di Cassazione secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere esige che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, eliminando ogni utilità della decisione di merito (Cass. civ. n. 6909 del 20.03.2009).

Nel caso concreto, la riliquidazione operata dall’INPS determina l’integrale soddisfacimento delle richieste della parte ricorrente. Il Giudice sottolinea che il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta dall’Istituto, comprovante l’avvenuta riliquidazione. Ne consegue il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.

Quanto alle spese, la Corte considera il contrasto giurisprudenziale sull’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, risolto dalle Sezioni Riunite con due diverse pronunce, nonché l’elevato numero di riliquidazioni che l’INPS ha dovuto operare per conformarsi a tali decisioni e al successivo intervento legislativo. Sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.

La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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