Compenso al commissario liquidatore di azienda speciale incapiente a carico dell’ente vigilante (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 69 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di incapienza dell’attivo nella liquidazione coatta amministrativa di un’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 267/2000, il compenso del commissario liquidatore nominato dall’ente locale vigilante resta a carico dell’ente stesso. Tale erogazione non integra un accollo dei debiti della procedura, poiché costituisce adempimento di un obbligo diretto discendente dai principi in materia di procedure concorsuali prive di attivo. Il compenso del liquidatore non deriva dal disavanzo dell’azienda, ma dall’opera prestata per il risultato assegnatogli, ed è eziologicamente distinto dagli incarichi degli amministratori, per i quali opera il principio di gratuità. L’ente, ove lo ritenga opportuno per le proprie finalità pubbliche, può pertanto sostenere le sole spese del compenso, attenendosi alle modalità previste per i curatori fallimentari.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la gestione di un’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L., sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il Comune chiede se, in mancanza di attivo, l’ente locale, quale autorità di vigilanza, possa sostenere le sole spese relative al compenso del commissario liquidatore, senza che ciò comporti un accollo dei debiti della procedura.
La questione nasce dall’esigenza di nominare il commissario liquidatore, atto necessario per l’attivazione della procedura, e dalla necessità di individuarne la copertura in assenza di risorse della procedura stessa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Essa proviene dal sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, e il Consiglio delle autonomie locali regionale, pur istituito, non è ancora operativo. Il quesito è generale e astratto, non riguarda un atto già adottato e presenta uno specifico interesse alla soluzione, essendo idoneo a incidere sugli equilibri di bilancio.
Nel merito, la Corte rileva che la materia della liquidazione coatta delle aziende speciali è oggi disciplinata dal d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa), e non dagli artt. 195 e seguenti del R.D. n. 267/1942 erroneamente indicati dall’ente. Le imprese soggette a liquidazione coatta non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo diversa disposizione di legge. Alle aziende speciali degli enti locali si applica la normativa generale del Codice, non trovando applicazione la disciplina speciale dell’art. 15 d.l. n. 98/2011, estesa dall’art. 12, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021 agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, ma non agli enti locali.
L’ente locale, cui l’art. 114, comma 6, T.U.E.L. impone l’obbligo di esercizio della vigilanza, è soggetto tenuto, in caso di liquidazione, a provvedere alla nomina del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 300 e 301 del Codice della Crisi. L’avvio della procedura non è più atto dovuto, rientrando nella discrezionalità dell’ente la scelta di un idoneo piano di risanamento ai sensi dell’art. 1, comma 555, legge n. 147/2013; tale discrezionalità non incide però sulla possibilità di copertura del deficit.
Quanto ai compensi del liquidatore, la Sezione chiarisce che essi sono prededucibili dall’attivo di liquidazione, ma non derivano dal disavanzo dell’azienda. Sono eziologicamente distinti dagli incarichi degli amministratori, per i quali opera il principio di gratuità ex art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010. Richiamando Cass. n. 2811 del 6 febbraio 2018, la Corte afferma che il D.M. 30/2012 sui compensi ai curatori va applicato analogicamente ai liquidatori nominati dalle autorità di vigilanza; pertanto, in caso di incapienza, il compenso è posto a carico dell’autorità che ha provveduto alla nomina.
Il principio è confortato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di curatore di fallimento privo di attivo, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’anticipazione erariale delle spese e onorari al curatore. Non trattandosi di puro accollo dei debiti dell’azienda, ma di obbligo diretto derivante da tali principi, l’ente potrà erogare i compensi al liquidatore in caso di incapienza, attenendosi alle modalità previste per i curatori e alle forme di selezione di legge.
Nota della Redazione
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