Donazione modale di immobile pubblico e limiti dell’ente locale deficitario (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 70 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le persone giuridiche pubbliche hanno capacità di compiere donazioni modali, disciplinate dall’art. 793 cod. civ., ma tale capacità va esercitata nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che regola l’attività dell’ente per il perseguimento dei fini istituzionali. La valutazione sulla possibilità di procedere a una donazione modale, anziché a un diverso atto traslativo, rientra nella competenza e nella responsabilità esclusive dell’amministrazione, che deve accertare in concreto se la cessione gratuita realizzi la migliore gestione del patrimonio e il soddisfacimento di un interesse pubblico. La condizione di ente strutturalmente deficitario non introduce un divieto di donazione, ma impone una maggiore prudenza valutativa, dovendosi considerare l’incidenza dell’alienazione patrimoniale sui parametri obiettivi e sul completo risanamento finanziario.
Il Fatto
La Provincia di Vibo Valentia, tramite il proprio Presidente, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità di compiere un atto di liberalità — una donazione modale — in favore del demanio o della Regione Calabria. Oggetto dell’atto è un appezzamento di terreno censito nel Comune di Vibo Valentia e compreso nell’elenco dei beni del patrimonio disponibile, con relativa indicazione di valorizzazione o dismissione.
La finalità dichiarata è la realizzazione di una struttura destinata agli uffici del Comando provinciale della Guardia di Finanza. L’ente ha rappresentato l’importanza prioritaria dell’opera sul territorio provinciale e il suo inserimento in una strategia più ampia di affermazione dei principi di legalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La funzione consultiva è prevista dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, che consente a comuni, province e città metropolitane di formulare richieste di pareri in materia di contabilità pubblica. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile perché proviene dal Presidente della provincia, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, anche in considerazione del fatto che il Consiglio delle autonomie locali della Calabria, pur istituito, non è ancora operativo.
Sul piano oggettivo la Corte richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/CONTR/2010: non più circoscritta alla tenuta delle scritture contabili, essa si estende alle statuizioni recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e idonei a ripercuotersi sugli equilibri di bilancio. La donazione modale, comportando un depauperamento del donante, incide sugli equilibri finanziari dell’ente e rientra pertanto nella materia. La Sezione dichiara però l’ammissibilità del quesito solo in relazione all’interpretazione generale e astratta della normativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, non in riferimento al caso concreto.
Nel merito, l’istituto della donazione ex art. 769 cod. civ. è ritenuto applicabile anche alle persone giuridiche, capaci di donare ai sensi dell’art. 774 cod. civ.. La Corte richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126, secondo cui gli enti pubblici possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che ne regola l’attività. Tali limiti si rinvengono nei principi di buon andamento e sana gestione finanziaria di cui all’art. 97 Cost.
La Sezione esclude che l’art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923, che impone i pubblici incanti per i contratti attivi, si applichi ai contratti caratterizzati da liberalità, per l’assenza della bilateralità del sacrificio. L’obbligo di valorizzazione degli immobili non strumentali, previsto dall’art. 230 TUEL, non esclude la possibilità della donazione per finalità di interesse pubblico. La valutazione sull’opportunità dell’atto rientra nell’esclusiva competenza dell’amministrazione, chiamata ad accertare se la cessione gratuita realizzi la migliore gestione del patrimonio.
Quanto alla condizione di ente strutturalmente deficitario, l’art. 243 TUEL non contiene alcun vincolo specifico sulle donazioni modali, ma la particolare situazione finanziaria impone una maggiore prudenza, considerando l’incidenza dell’alienazione patrimoniale sui parametri obiettivi e sul completo risanamento finanziario.
Nota della Redazione
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