Responsabilità erariale per fatture inesistenti e danno da contributi indebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 146 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contributi pubblici per l’attuazione di iniziative imprenditoriali, il conseguimento delle somme a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni rivelatesi insussistenti configura danno erariale anche quando il percipiente abbia effettivamente compiuto gli interventi finanziati. L’erogazione di risorse presuppone che il costo cui si riferisce sia reale ed effettivo. L’esibizione di una documentazione non rispondente al contesto verificato impedisce l’accesso alle agevolazioni, per violazione del rapporto di servizio con l’Amministrazione concedente. Il carattere simulato dei rapporti tra aziende e la predisposizione di un circuito di pagamenti finalizzato alla neutralità finanziaria integrano l’elemento soggettivo del dolo.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato il titolare di una ditta individuale agricola e il tecnico agronomo, progettista e direttore dei lavori, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di euro 293.997,10, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebito utilizzo di contributi erogati sul bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, Misura 4 – Sottomisura 4.1.

Secondo la prospettazione attorea, l’Organismo pagatore aveva accreditato le quote di finanziamento a fronte di un articolato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, volto ad attestare l’esecuzione di lavori da parte di imprese specializzate, in realtà realizzati in economia. Le indagini della Guardia di Finanza avevano ricostruito flussi finanziari circolari tra più beneficiari della stessa misura. I convenuti hanno eccepito l’infondatezza della pretesa e chiesto la sospensione del giudizio in attesa del processo penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. L’art. 106, comma 1, c.g.c. richiede un vincolo di consequenzialità tra i giudizi, non un mero collegamento; la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 8 del 2018 e n. 5/2022 esclude ogni differimento per mere ragioni di opportunità, a fronte della tassatività delle ipotesi legislative. L’azione di responsabilità erariale resta autonoma rispetto all’accertamento penale.

Nel merito, la Corte ritiene la domanda fondata. Dagli atti emerge uno schema organizzativo in cui gli operatori assumevano, sul piano cartolare, il ruolo di emittenti e destinatari di fatture, gli uni a favore degli altri, per dotarsi di giustificazione delle lavorazioni e dei relativi passaggi finanziari. Le somme versate rientravano nella disponibilità dei medesimi soggetti, con una sostanziale neutralità economica delle operazioni.

Il professionista coordinava l’iniziativa: la documentazione sequestrata, i file di raccordo e la messaggistica rinvenuta dimostrano l’elaborazione dei titoli fiscali e la programmazione dei pagamenti, oltre alla gestione di posizioni di aziende assistite da altri tecnici. La Corte ribadisce che il materiale acquisito in sede investigativa è oggetto di autonoma valutazione, ex art. 116 cod. proc. civ., potendo fondare il convincimento anche prove atipiche, se non smentite.

L’effettiva costruzione delle opere non elide il pregiudizio. Gli artt. 8 e 19 del bando ammettono a contributo le sole spese concretamente sostenute e prevedono la revoca integrale in caso di mancato rispetto dei criteri. L’iniziativa programmata è un insieme di interventi coordinati e non scindibili, sicché è irrilevante che parte delle spese non riguardi le recinzioni. Il comportamento è qualificato come doloso, per la volontaria esibizione di titoli non rispondenti alla realtà.

I convenuti sono condannati in solido ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20 del 1994, con rivalutazione e interessi; il sequestro conservativo è convertito in pignoramento ai sensi dell’art. 80 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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