Pensione privilegiata militare ammesso accertamento causa di servizio in costanza di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 90 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate del personale militare, la giurisdizione della Corte dei conti si radica sulla materia previdenziale controversa e non richiede l’attualità del diritto a pensione: essa sussiste anche quando il dipendente è ancora in servizio attivo. Il ricorso proposto in costanza di servizio per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è pertanto ammissibile, senza necessità di una previa domanda amministrativa di pensione. La Corte dei conti conosce del nesso causale o concausale tra infermità e fatti di servizio ai soli fini del trattamento pensionistico privilegiato, con esclusione di ogni statuizione su benefici diversi, e non può annullare gli atti amministrativi presupposti, che restano impugnabili davanti al giudice amministrativo e sono in questa sede semmai disapplicabili.
Il Fatto
Un Luogotenente dell’Esercito, ancora in servizio attivo e con una lunga carriera avviata nel 1995, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia degenerativa del rachide insorta nel 2021, con ascrizione alla 7ª categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978, e il conseguente riconoscimento del diritto alla futura pensione privilegiata ordinaria.
L’organo sanitario militare aveva attestato l’ascrivibilità tabellare dell’infermità. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 6 giugno 2024, aveva invece escluso la dipendenza da fatti di servizio, qualificando la patologia come degenerativa e legata all’invecchiamento. Su tale parere il Ministero della Difesa ha emanato il decreto di diniego del 17 settembre 2024. Il ricorrente ha quindi presentato istanza all’INPS, rimasta senza riscontro espresso, e ha proposto ricorso alla Corte dei conti chiedendo anche l’annullamento del decreto ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Ministero ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, sostenendo che la domanda di annullamento del decreto e il riconoscimento di benefici estranei alla materia pensionistica appartengono al giudice amministrativo. Nel merito, le difese resistenti hanno rilevato che il ricorrente è ancora in servizio e non riformato, che il C.V.C.S. ha escluso il nesso causale e che l’onere della prova grava sul ricorrente.
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione nei limiti della materia pensionistica. Il riferimento è all’ordinanza Cass. SS.UU. n. 4325/2014, che ha esteso la giurisdizione contabile all’accertamento del diritto a pensione e dei suoi presupposti anche per il dipendente in servizio, fondandosi sull’esclusività della giurisdizione e sull’autonomia dell’azione di accertamento.
Sul contrasto tra orientamento formalista e orientamento sostanzialista è intervenuta la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, che ha dichiarato ammissibile il ricorso del personale in servizio per l’accertamento giudiziale della causa di servizio anche senza previa domanda di pensione, valorizzando l’attualità dell’interesse e l’inutilità della domanda fittizia.
La Corte precisa poi i limiti del proprio potere. Non è ammissibile la domanda di annullamento formale del decreto ministeriale, trattandosi di atto di gestione del rapporto di servizio impugnabile davanti al TAR e in questa sede solo disapplicabile. Il giudice ha però il potere-dovere di riqualificare la domanda guardando al bene della vita richiesto, in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di effettività della tutela: la pretesa va convertita in azione di accertamento del presupposto della causa di servizio, con rinvio della fase liquidatoria al pensionamento.
Nel merito, l’ascrivibilità tabellare non è contestata, ma da sola non basta: occorre il riconoscimento della dipendenza da fatto di servizio. La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per lo svolgimento della CTU, dichiarando il ricorso ammissibile e riservando le spese al merito.
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Nota della Redazione
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