Parere negativo sulla costituzione di CER in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 120 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma societaria da parte di un ente locale è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. Poiché la normativa europea e nazionale non impone espressamente la veste societaria, l’ente deve fornire una motivazione analitica ex art. 5, comma 1, TUSP sulla infungibilità del modulo societario rispetto ad alternative organizzative. Il controllo verifica il rispetto dei vincoli di scopo e di attività ex art. 4 TUSP e dei vincoli tipologici ex art. 3 TUSP, nonché la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione. L’ampiezza dell’oggetto sociale e la varietà delle attività statutarie, non riconducibili alle funzioni proprie delle CER, integrano violazione del vincolo finalistico. La mancanza di business plan e di valutazione sulla copertura degli oneri impedisce la verifica di convenienza e sostenibilità. Il parere negativo non preclude la costituzione, ma impone all’ente un onere di motivazione rafforzata ex art. 5, comma 4, TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Monteforte Cilento (SA) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha impegnato l’ente a costituire e a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale in forma di società cooperativa di comunità, qualificata come impresa sociale ETS. L’ente ha previsto l’acquisto di dieci quote per complessivi 250 euro, rinviando a un successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa e la copertura degli oneri notarili, presuntivamente quantificati in 1.200 euro.

L’operazione si inserisce nel percorso di promozione delle CER avviato dalla Regione Campania e finanziato con contributo concesso al Comune. La Sezione ha acquisito, su richiesta istruttoria, la documentazione integrativa e la relazione illustrativa delle motivazioni poste a base della scelta di acquisto delle quote.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce preliminarmente la funzione del controllo. La novella dell’art. 5, comma 3, TUSP colloca l’intervento della magistratura contabile nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia realizzata. L’ambito soggettivo è integrato, poiché il Comune rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; quello oggettivo è parimenti soddisfatto, trattandosi di costituzione di società e acquisto di partecipazione.

Sul piano dei vincoli tipologici, la forma cooperativa è ammessa dall’art. 3 TUSP. La Corte rileva invece la violazione del vincolo di scopo e di attività ex art. 4 TUSP. L’oggetto sociale statutario è amplissimo e ricomprende una pluralità di attività eterogenee, non riconducibili alle funzioni proprie delle CER né alle finalità istituzionali dell’ente locale. La produzione di energia rinnovabile non assurge ad attività prevalente. Le giustificazioni contenute nella relazione sono giudicate apodittiche e tautologiche, non dimostrando l’indispensabilità dell’intervento pubblico secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

La Sezione affronta poi l’obbligo di motivazione analitica. Poiché la disciplina europea e nazionale non prescrive espressamente la veste societaria della CER, l’ente deve dar conto della infungibilità dello strumento rispetto ad alternative, mediante una puntuale analisi dei punti di forza e di debolezza di ciascuna opzione. L’atto deliberativo non contiene tale comparazione.

Sul piano della sostenibilità, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22, che distingue un profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e uno soggettivo, concernente gli effetti sulla finanza dell’ente. Manca un business plan e ogni valutazione sulla copertura degli oneri. Lo statuto non indica patrimonio sociale né numero dei soci, in contrasto con gli artt. 2521 e 2522 cod. civ.

La Corte rileva infine l’inadeguatezza della consultazione pubblica, non vertendo sullo schema di atto deliberativo, e l’insufficienza della motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE. Per tali ragioni esprime parere negativo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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