Componenti perequative TARI: natura accessoria e contabilizzazione tra le entrate correnti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 19 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le componenti perequative UR1 e UR2, introdotte dalla delibera ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 e aggiunte all’importo della TARI, non costituiscono partite di giro, perché non rappresentano un mero passaggio di denaro privo di effetti sul bilancio comunale. Esse sono avvinte alla TARI da un rapporto di accessorietà che impone l’imputazione al medesimo titolo delle voci di costo aggiuntive, secondo la classificazione dell’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di riversamento a CSEA presuppone l’interpretazione di un atto regolatorio di ARERA, sottratto alla cognizione della Sezione di controllo. L’onere gravante sul Comune impone in ogni caso di prevedere i riflessi sul bilancio di cassa e di competenza, con adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in presenza di effetti sui residui attivi.

Il Fatto

Il sindaco di un comune chiede un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386, che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da sommare all’importo della TARI. Il quesito nasce dal rischio che l’ente anticipi, in termini di competenza e di cassa, somme da riversare a CSEA senza la certezza della loro integrale copertura.

Due i profili sottoposti. Il primo riguarda la possibilità di considerare il valore incassato per ciascuna utenza come somma complessiva da versare. Il secondo concerne l’imputazione delle somme in entrata, chiedendosi se vadano collocate tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto un dato comune ai comuni istanti. Entrambi non condividono un atto regolatorio dell’autorità di settore, ma non ne evidenziano ambiguità semantiche superabili con l’intervento ermeneutico del giudice contabile. L’interpretazione del momento in cui sorge l’obbligo di versamento appartiene infatti ad ARERA, i cui provvedimenti sono impugnabili davanti al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l), cod. proc. amm., e successivamente controvertibili, quanto all’esecuzione, nelle forme contenziosa ordinarie. Su questo specifico punto, dunque, la Sezione non può pronunciarsi.

Il limite non esaurisce tuttavia la questione. La Corte sottolinea che l’onere di riversamento resta comunque posto in capo al Comune e produce un riflesso sul bilancio dell’ente, sia di cassa sia di competenza. Quando l’operazione incide sui residui attivi, l’amministrazione deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sul secondo quesito la risposta è netta. Le due componenti non sono partite di giro, perché non si risolvono in un mero passaggio di denaro: il Comune non agisce come semplice intermediario nel riversare le somme a CSEA. La disciplina vigente non prevede che le componenti siano versate separatamente dalla TARI. Ne deriva un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la tassa sui rifiuti, che conduce alla loro imputazione al medesimo titolo, secondo la classificazione dell’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011.

A sostegno la Sezione conferma il proprio orientamento sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, già espresso con la deliberazione n. 487/2013/PAR del 18 novembre 2013 e richiamato dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2021/PRSP del 14 gennaio 2021. Muovendo dalla natura accessoria del tributo rispetto alla tassa rifiuti, si era concluso che esso non può essere contabilizzato tra i servizi per conto terzi. Tale conclusione, valida per un tributo diverso, vale a maggior ragione per le nuove componenti perequative della medesima tassa sui rifiuti.

Il parere è reso negli stessi termini della deliberazione n. 15/2025/PAR, adottata in pari data sugli identici quesiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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