Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 119 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del TUEL, costituisce presidio della regolarità contabile e dell’equilibrio di bilancio e va verificato dalle Sezioni regionali di controllo con cadenza annuale. Il controllo collaborativo conserva come esito principale l’adozione di misure correttive rimesse all’Ente, ma la sua inadeguatezza funzionale può integrare il presupposto della sanzione pecuniaria a carico degli amministratori. La verifica non si esaurisce nel riscontro formale dell’adempimento, ma valuta l’effettiva integrazione tra le diverse tipologie di controllo e la loro capacità di incidere sui processi gestionali. L’irrilevanza delle partecipazioni, invocata dall’Ente per escluderle dal perimetro di consolidamento, va motivata e non può fondarsi sulla sola esiguità della quota. Nei casi di accertata parziale adeguatezza, la Sezione invita l’Ente all’adozione delle misure correttive indicate nella parte motiva.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, compilando i questionari allegati alle linee guida della Sezione delle Autonomie. L’esame congiunto delle due annualità ha riguardato le sette sezioni del questionario e le relative appendici.

Dall’istruttoria sono emerse alcune criticità, con particolare riferimento al controllo sugli organismi partecipati e all’integrazione tra le diverse tipologie di verifica. La questione è giunta all’esame collegiale su istanza del magistrato istruttore, per la valutazione dell’adeguatezza del sistema.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 del TUEL, che assegna alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni. Il sistema dei controlli si articola in distinte tipologie — regolarità amministrativo-contabile, gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — che devono operare in modo integrato e non come adempimenti separati.

Sul controllo sugli organismi partecipati, l’Ente ha dichiarato di non essersi dotato di una struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL, nonché di detenere solo partecipazioni minime, per le quali il Consiglio comunale ha disposto la cessione. La Sezione richiama la disciplina del bilancio consolidato e il concetto di irrilevanza, che presuppone un giudizio motivato e non si fonda sulla sola esiguità della quota. Invita pertanto l’Ente a chiarire le ragioni dell’irrilevanza e a monitorare il procedimento di cessione.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, tecniche di campionamento generiche non assicurano la significatività della selezione: occorrono criteri che valorizzino aspetti quantitativi e qualitativi, in relazione all’impatto sul bilancio e alla potenziale criticità degli atti. Analogo richiamo riguarda il controllo di gestione, per il quale va chiarita la risposta di non ricorrenza della fattispecie in ordine alle direttive della struttura centrale.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione rileva la mancata integrazione con il controllo sugli organismi partecipati, sottolineando che anche partecipazioni minime possono incidere sulla gestione economico-patrimoniale. Riguardo alla qualità dei servizi, il mancato ricorso al benchmarking con altre amministrazioni evidenzia margini di miglioramento.

La Sezione accerta dunque, allo stato degli atti, la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni espresse nella parte motiva, riservandosi la verifica nei successivi controlli. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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