Inammissibile parere del Comune sui poteri dell’OSL in pendenza di giudizio (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 298 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, pur ancorata alla materia della contabilità pubblica, non può espletarsi su quesiti che intercettino profili suscettibili di valutazione da parte di altro organo giurisdizionale. La richiesta di parere va pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile quando, pur involgendo questioni riconducibili al perimetro della contabilità pubblica e pur formulata in termini generali e astratti, riguardi comportamenti amministrativi oggetto di un procedimento pendente. La potenziale interferenza con le valutazioni proprie del giudice amministrativo, in punto di legittimità della gara bandita dall’Organo straordinario di liquidazione, preclude l’esercizio della funzione consultiva, restando riservata all’ente la tutela delle proprie ragioni nel giudizio sub iudice.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, per sapere se l’Organo straordinario di liquidazione potesse intervenire nella gestione ordinaria dell’ente locale: adottare una delibera a contrarre per una nuova procedura aperta di affidamento in concessione della gestione, dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, nominare il responsabile unico del progetto, approvare gli atti di gara e indire in autonomia la procedura.
Il Comune ha inoltre domandato se l’OSL potesse vincolare l’ente per la gestione patrimoniale pregressa oltre la durata massima del proprio insediamento e se, nella gestione dei crediti misti, potesse procedere alla liquidazione integrale di an e quantum. Nella richiesta è stata segnalata l’esistenza di un contenzioso pendente innanzi al TAR Campania, introdotto da un ricorso notificato il 06.09.2025, nel quale il giudice amministrativo non aveva, allo stato, rilevato violazioni o nullità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha valutato l’ammissibilità dell’istanza sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente e istituzionalmente legittimato ex art. 50 TUEL, non essendosi ancora insediato il Consiglio delle Autonomie locali.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite, che ne delimita l’ambito alle normative e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, ricomprendendo la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione della spesa, il patrimonio e la rendicontazione.
Ha poi ribadito che la questione non deve interferire con le funzioni intestate alla stessa Corte, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti investiti di funzioni di controllo o consulenza, e deve essere formulata in termini generali e astratti, secondo le coordinate della deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, che esclude un coinvolgimento della Sezione in specifiche problematiche gestionali.
Pur riconoscendo che il quesito involge questioni riconducibili alla contabilità pubblica, la Sezione lo ha ritenuto inammissibile, perché intercetta profili potenzialmente oggetto del vaglio di altro organo giurisdizionale. Il Comune aveva riferito la pendenza di un giudizio davanti al TAR Campania. Richiamando le deliberazioni n. 24/2019 e n. 2/2023 della Sezione delle Autonomie, la Corte ha affermato che la funzione consultiva non può interferire né sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.
Una eventuale deliberazione avrebbe potuto interferire con le valutazioni del giudice amministrativo sulla legittimità della gara bandita dall’OSL per la dedotta carenza di potere. La Sezione ha concluso dichiarando oggettivamente inammissibile la richiesta, disponendo la trasmissione del parere all’Amministrazione interessata.
Nota della Redazione
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