Controllo PNRR sui ritardi attuativi e sull’obbligo di aggiornamento ReGiS (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 288 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione dei fondi del PNRR, la Sezione regionale di controllo accerta i profili di criticità emergenti dal confronto tra le dichiarazioni del soggetto attuatore e i dati risultanti dal sistema ReGiS, senza che la parcellizzazione dell’intervento in più sotto-progetti escluda l’obbligo di una gestione unitaria conforme al principio di sana gestione finanziaria. Il mancato allineamento tra avanzamento dichiarato e avanzamento effettivo integra una criticità rilevante ai fini del controllo, poiché incide sulla corretta rendicontazione dei fondi e sulla salvaguardia degli obiettivi intermedi e finali del Piano. Grava sul soggetto attuatore un obbligo di diligenza qualificata nella gestione delle risorse trasferite, il cui inadempimento giustifica l’esercizio dei poteri di raccomandazione e la richiesta di aggiornamento istruttorio.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione, da parte del Comune nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, del progetto identificato dal CUP n. B79B22000000006, nell’ambito della misura M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi”, per un valore complessivo di euro 1.600.000,00.

La verifica muove dal programma annuale dei controlli della Sezione e dalla selezione di interventi finanziati con risorse PNRR di competenza degli enti territoriali. Con nota istruttoria del 9 luglio 2025, il magistrato istruttore ha richiesto una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, sul rispetto del cronoprogramma e sulla gestione economico-finanziaria. Il Comune ha riscontrato in data 24 settembre 2025 con relazione del R.U.P., dichiarando la conclusione di sei sotto-progetti alla data del 30 giugno 2025 e l’insussistenza di disallineamenti con il sistema ReGiS.

La Motivazione della Corte

Il confronto tra le dichiarazioni rese e i dati acquisiti d’ufficio dalla banca dati ReGiS ha evidenziato una divergenza significativa. Alla data del 18 novembre 2025 risultano completati quattro interventi, e non sei come dichiarato, con particolare riferimento alle misure denominate Opera Paese_lab e Opera Paese_Talk, attestate come collaudate ma risultanti, dal sistema, in uno stadio di avanzamento non congruente.

La Corte rileva che solo per alcuni dei quindici sotto-progetti risultano rispettate le date previste. Il soggetto attuatore ha rappresentato che le criticità non sembrano idonee a ritardare lo stadio finale dell’intervento, parcellizzato in quindici sotto-progetti. Tale rappresentazione non è stata ritenuta sufficiente a superare i profili di criticità, poiché il principio di sana gestione finanziaria impone una verifica puntuale della coerenza tra spesa sostenuta, avanzamento fisico e rendicontazione.

L’analisi dei pagamenti conferma un’evoluzione modesta. Alla data del 17 luglio 2025 i pagamenti ammontavano a 675.189,85 euro; alla data del 18 novembre 2025 risultano pari a 717.780,79 euro rispetto al valore complessivo dell’intervento. Gli incassi dell’Ente, pari a 747.402,96 euro, risultano invariati e non si rilevano successivi trasferimenti a rendicontazione collegati ai pagamenti eseguiti ed effettivamente rendicontabili.

Da qui la conclusione della Sezione, che richiama gli organi di indirizzo politico e di controllo, nonché il personale dirigenziale e amministrativo, agli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione delle risorse trasferite a valere sui fondi PNRR. La Corte raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati e il tempestivo aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS ai fini di una corretta rendicontazione.

La Sezione accerta, allo stato degli atti acquisiti, la presenza dei profili di criticità descritti in parte motiva e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, nonché l’invio di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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