Controllo concomitante sul Fondo efficienza energetica: misure auto-correttive parziali (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 11 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante ex art. 22 d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, il percorso auto-correttivo dell’Amministrazione consegue a una valutazione discrezionale dell’Ente destinatario delle raccomandazioni, che può anche decidere di non darvi luogo. Il Collegio è tuttavia chiamato a pronunciarsi sull’intervenuta attivazione di tale percorso. Le misure auto-correttive non possono consistere in mere giustificazioni, sia pur documentate, volte a contestare le criticità già accertate in esito al contraddittorio, salva l’ipotesi di sopravvenienza. L’accertamento di criticità non gravi, se non tempestivamente rimosse, può trasmodare in grave nel successivo corso della gestione, fino a fondare esiti più radicali, anche ai sensi degli artt. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante ha assoggettato a istruttoria il Fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE), istituito dall’art. 15 d.lgs. n. 102/2014. Con le deliberazioni n. 26/2023 e n. 3/2024 il Collegio ha accertato criticità gestionali e impartito raccomandazioni al Ministero competente.

Con la deliberazione n. 3/2024 il Collegio ha invitato l’Amministrazione a riferire, entro trenta giorni, sulle iniziative intraprese. Il termine è stato rispettato con una relazione illustrativa documentata. Il Collegio è chiamato a valutare se le misure auto-correttive annunciate integrino un effettivo percorso di correzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda in limine che il percorso auto-correttivo consegue a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, estesa anche al quomodo della correzione. Tale discrezionalità non esclude però il potere-dovere del Collegio di pronunciarsi sull’attivazione o sulla mancata attivazione del percorso.

Le misure auto-correttive non possono ridursi a mere giustificazioni, anche documentate, dirette a escludere le criticità già accertate: l’accertamento è compiuto all’esito del contraddittorio, con la relazione conclusiva del magistrato istruttore e il termine per le osservazioni. Resta salva la sola ipotesi della sopravvenienza.

Quanto alla prima raccomandazione, relativa all’aggiornamento del quadro regolatorio del Fondo e all’attivazione della sezione garanzie, l’Amministrazione ha esposto un cronoprogramma di massima articolato in quattro punti: aggiornamento del DM 22 dicembre 2017, collaborazione con la BEI, aggiornamento del decreto direttoriale 5 aprile 2019 e predisposizione del decreto direttoriale istitutivo della sezione garanzie. Il Collegio ritiene il cronoprogramma in linea con la raccomandazione, a condizione che sia costantemente governato tramite il ruolo proattivo richiesto. Esso costituisce un avvio tangibile del percorso auto-correttivo.

Quanto alla seconda raccomandazione, il Collegio prende atto che alcuna misura auto-correttiva è stata adottata in merito alla verifica delle modalità di computo e degli obiettivi di risparmio attesi dal PNIEC 2023. L’Amministrazione si è limitata a riferire una performance di 4300 tep, all’esito della riduzione del risparmio di uno dei progetti eleggibili. Tale sopravvenienza, pur confermando la critica efficacia del Fondo, è irrilevante rispetto alla diversa questione del disallineamento fra ciò che il Piano impone e l’interpretazione soggettivamente assegnata dall’Amministrazione. Non può accordarsi portata conformativa all’obiter secondo cui del valore si terrà conto nel nuovo PNIEC.

Il Collegio accerta pertanto l’adozione di misure auto-correttive nei limiti del cronoprogramma e prende atto della mancata adozione di misure sulla criticità del disallineamento, anche ai fini delle eventuali successive valutazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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