Oblighi informativi sui tempi di pagamento e monitoraggio contabile sugli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 33 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, verifica il rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. L’art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, impone alle pubbliche amministrazioni di allegare alla relazione sulla gestione un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, che attesti l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini e l’indicatore annuale di tempestività. In caso di ritardi, la stessa relazione deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’omessa pubblicazione della relazione sulla gestione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale integra un’ulteriore violazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. o), d.lgs. n. 118/2011. La Sezione rileva i profili di criticità e formula raccomandazioni, senza irrogare sanzioni.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, emersi per il Comune di Selva di Cadore (BL). Per il primo semestre 2025, è stato riscontrato un tempo medio ponderato di ritardo pari a 6,25 giorni. Con nota istruttoria del 19 novembre 2025, l’Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, agli adempimenti previsti dall’art. 41, d.l. n. 66/2014 e alle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. L’Ente ha riscontrato con nota del 27 novembre 2025, rappresentando criticità organizzative e l’adozione di alcune misure correttive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, a partire dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE, recepite con il d.lgs. n. 231/2002 e il d.lgs. n. 192/2012, che hanno disciplinato i termini di pagamento e gli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Viene evidenziato come il legislatore nazionale abbia progressivamente introdotto strumenti di monitoraggio, quali la piattaforma dei crediti commerciali e gli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività, fino alla disciplina del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui alla legge n. 145/2018.
Quanto al caso concreto, la Sezione prende atto della pubblicazione periodica dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013. Tuttavia, dall’esame della relazione sulla gestione al rendiconto 2024 trasmessa in BDAP, non è emersa la presenza del prospetto sottoscritto e degli altri elementi informativi richiesti dall’art. 41, d.l. n. 66/2014.
La Sezione rileva, inoltre, che la relazione sulla gestione non risulta pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 11, comma 4, lett. o), d.lgs. n. 118/2011. Pur considerando le difficoltà organizzative rappresentate dall’Ente, la Sezione invita a conformarsi agli obblighi informativi e a provvedere alla pubblicazione della relazione. In merito alle misure adottate per ridurre i tempi di pagamento, la Sezione prende atto del miglioramento registrato nel terzo trimestre, con un tempo medio ponderato ridotto a 2,42 giorni, e raccomanda di proseguire e intensificare le azioni intraprese per consolidare i risultati positivi.
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Nota della Redazione
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