Estinzione del processo pensionistico per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 421 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorrente ha l’onere di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno antecedente la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. L’inosservanza di tale adempimento determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La sanzione processuale opera in via automatica, senza necessità di costituzione della parte resistente e senza che assuma rilievo la fondatezza nel merito della pretesa. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese in assenza di parte costituita.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso, con ricorso in riassunzione, giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all’85% e comunque non inferiore al 75%, con il conseguente beneficio di legge, ovvero, in subordine, la nomina di un consulente medico per la relativa verifica. L’INPS non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 10 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione. La questione non viene esaminata nel merito: il giudice rileva d’ufficio un vizio procedimentale che preclude l’esame della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico delle pensioni affronta in via preliminare la regolarità del contraddittorio e, in particolare, l’osservanza dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La Corte accerta che Parte attrice non ha osservato tale disposizione. L’inadempimento dell’onere documentale non è sanabile in sede decisoria e non consente di procedere all’esame della pretesa.

Il collegamento tra la norma sull’onere di deposito e la conseguenza processuale è individuato nell’art. 111 c.g.c., che il giudice applica direttamente. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo, pronunziata in composizione monocratica.

La decisione lascia integralmente impregiudicato il merito della domanda: il riconoscimento dell’invalidità e del beneficio richiesto non viene valutato, né si procede alla disposta consulenza medica in via subordinata. L’estinzione opera quindi come preclusione processuale assorbente rispetto a ogni altra questione.

Sul piano delle spese, la Corte statuisce nulla per le spese di giudizio, coerentemente con la mancata costituzione dell’INPS. Il dispositivo manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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