Controllo concomitante su ritardi e costi del tunnel di Tenda (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 18 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, è funzionale ad assicurare l’efficacia dell’azione amministrativa e il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., affiancando la gestione in corso di svolgimento con interventi correttivi tempestivi. Ove il Collegio accerti ritardi o carenze gestionali che non raggiungono la soglia di gravità prevista dall’art. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, può indirizzare all’amministrazione raccomandazioni e avvisi, per stimolare un percorso auto-correttivo. Il rilevante incremento dei costi di un’opera pubblica rispetto alle stime iniziali, specie se conseguente a stralcio e riaffidamento di lavorazioni, impone all’amministrazione titolare e al commissario straordinario una verifica di congruità e sostenibilità della maggiore spesa. I ritardi dell’appaltatore nell’esecuzione di un appalto internazionale non sono giustificati da condizioni meteo sfavorevoli quando queste costituiscono caratteristica delle lavorazioni, né dalla peculiarità dell’appalto, e richiedono l’esercizio di ogni strumento contrattuale.
Il Fatto
La realizzazione del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda, collegamento internazionale tra Italia e Francia, è disciplinata dall’Accordo di Parigi del 12.03.2007. Il costo di riferimento era stato fissato in 209,50 milioni di euro. Dopo l’alluvione dell’ottobre 2020, con il crollo del viadotto sul lato francese, l’importo è stato rideterminato in 254,98 milioni, con incremento di 45,5 milioni.
Nel 2023, a seguito della rinegoziazione con l’appaltatore, i lavori di alesaggio della galleria storica sono stati stralciati per essere affidati a una nuova impresa. L’istruttoria ha segnalato criticità sui tempi di esecuzione e sull’aumento dei costi. Non superate le controdeduzioni delle amministrazioni, la questione è stata deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo concomitante, introdotto dall’art. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e rinnovato dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020. Esso si distingue dal controllo sulla gestione per finalità, tempi e modalità, mirando a intercettare e prevenire gravi irregolarità o deviazioni attraverso un dialogo aperto con l’amministrazione. Richiamando le SS.RR. in sede di controllo n. 29/CONTR/09, la Corte ne sottolinea la vocazione a correttivi “in corso d’opera”.
Sul primo profilo, il costo dei lavori di alesaggio della galleria storica, inizialmente previsto in circa 56,9 milioni di euro, risulta lievitato a 132,2 milioni, con un aumento dell’ordine del 132% rispetto al costo originario. La spesa complessiva sale così a circa 330,2 milioni. Il Collegio riconosce che l’aumento dei prezzi nel periodo 2020-2024 è fisiologico, ma rileva che l’entità dell’incremento rende necessario che Ministero e Commissario effettuino le opportune valutazioni di congruità e sostenibilità, in vista della convalida da parte della competente autorità prevista dall’Accordo di Parigi.
Sul secondo profilo, l’accertamento diretto del 03.05.2024 ha evidenziato che la nuova galleria, sul lato francese, doveva ancora essere scavata per circa 70 metri, con ritardo di numerosi mesi, e che l’assemblaggio del ponte non era stato avviato. La deviazione della galleria storica non era stata neppure iniziata. Il cronoprogramma, già aggiornato dall’appaltatore, risulta a sua volta disatteso, con slittamento della riapertura al termine del 2024 e collaudi nell’anno successivo.
Il Collegio esclude che le avverse condizioni meteo giustifichino i ritardi, trattandosi di caratteristica propria delle lavorazioni in zona montana, e rileva che il contratto prevedeva uno specifico periodo di 60 giorni per andamento stagionale sfavorevole. L’organizzazione di cantiere risulta inoltre peggiorata, con turni ridotti e decremento delle maestranze.
Le criticità accertate non raggiungono la soglia di gravità dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020. Il Collegio, pertanto, formula raccomandazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Commissario straordinario: valutare il rilevante aumento dei costi, segnatamente per l’alesaggio della galleria storica, ed esercitare ogni attività di controllo e impulso, anche mediante l’esercizio di ogni potere contrattuale verso l’appaltatore, per assicurare la celere conclusione delle opere e la riapertura della circolazione internazionale.
Nota della Redazione
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