Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 59 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenire nel corso del processo del provvedimento che riconosce integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria la pronuncia di accertamento richiesta. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando l’effetto satisfattivo è maturato in un contesto che non consentiva al ricorrente di prevederne l’inclusione nella riliquidazione già intervenuta. Il provvedimento amministrativo che si limiti a un generico riferimento agli adeguamenti contrattuali non è idoneo a far desumere che siano ricompresi anche i benefici economici oggetto di autonoma domanda. In tale ipotesi, la condotta dell’amministrazione, che non abbia dato riscontro alla richiesta dell’interessato, integra il giustificato motivo di compensazione.
Il Fatto
La ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione n. 50506723, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 57/2022, in relazione all’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere quanto al pagamento del capitale e degli interessi e di rigettare la domanda di rivalutazione. Con successiva nota, la ricorrente ha essa stessa chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere ricevuto quanto dovuto con il cedolino di febbraio 2025, e ha invocato la compensazione delle spese. La difesa dell’INPS, all’udienza, ha confermato la richiesta di cessazione, rimettendosi al Giudice per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che dagli atti versati in giudizio e per concorde dichiarazione delle parti sussistono i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere. La pretesa economica azionata è stata, in fatto, soddisfatta attraverso il cedolino di febbraio 2025, con la conseguente carenza di interesse alla pronuncia di merito.
La Corte si è soffermata sulla regolazione delle spese, escludendo l’automatica applicazione della soccombenza virtuale. Il provvedimento di riliquidazione della pensione, reso a seguito della sentenza n. 38/2025 in materia di art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, si limitava a un generico riferimento agli adeguamenti contrattuali. Da tale formulazione non era possibile desumere che fossero ricompresi anche i benefici economici relativi al contratto 2019-2021, oggetto di un distinto giudizio.
Il Giudice ha quindi valorizzato l’assenza di prevedibilità per la ricorrente: non era in alcun modo possibile ipotizzare che nel medesimo cedolino, oggetto del giudizio relativo all’art. 54 citato, fossero compresi anche gli emolumenti oggetto della presente domanda. A ciò si aggiunge il comportamento processuale dell’INPS, che dagli atti risultava non avere dato alcun riscontro alla richiesta inviata dall’interessata in data 23 giugno 2025.
Su tali basi la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite, dichiarando cessata la materia del contendere e mandando alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Nota della Redazione
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