Revisione prezzi negli appalti: dal FOI alle clausole obbligatorie del nuovo Codice (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 66 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, istituito dall’art. 26, comma 7, d.l. n. 50/2022, ha natura di strumento emergenziale volto a compensare i maggiori costi degli appalti pubblici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, al fine di consentire l’avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2022 e di garantire il rispetto dei cronoprogrammi PNRR e PNC. L’accesso al Fondo presuppone che il fabbisogno derivi esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari e che le stazioni appaltanti abbiano preliminarmente rimodulato i quadri economici. La compensazione dei maggiori costi è divenuta, con il d.lgs. n. 36/2023, un aspetto strutturale della gestione degli appalti, attraverso l’obbligo delle clausole di revisione prezzi e il principio di conservazione dell’equilibrio sinallagmatico.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha svolto un’indagine programmata con deliberazione n. 7/2023/G sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. L’obiettivo era verificare la gestione delle risorse finanziarie e valutare i risultati conseguiti rispetto agli interventi finanziati da PNRR e PNC.
Il Fondo, istituito dal d.l. n. 50/2022 e disciplinato dal d.p.c.m. 28 luglio 2022, è stato rifinanziato più volte, raggiungendo una disponibilità complessiva di oltre 17 miliardi di euro. Il contraddittorio ha coinvolto il MEF, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell’interno.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il funzionamento del Fondo e il suo impatto sulla gestione degli appalti pubblici. Il fabbisogno finanziario ammesso a finanziamento deve derivare esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari regionali di riferimento; non sono ammesse compensazioni per la revisione prezzi in corso d’opera di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023. Le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme del quadro economico e utilizzare eventuali economie di altri interventi ultimati.
L’istruttoria evidenzia che le risorse stanziate si sono rivelate adeguate al fabbisogno e che tutte le richieste in possesso dei requisiti sono state inserite negli elenchi dei beneficiari, senza necessità di ricorrere ai criteri di predisposizione della graduatoria. Il Fondo ha permesso alle stazioni appaltanti di coprire i maggiori costi, evitando che molti bandi andassero deserti e garantendo la prosecuzione dei lavori.
Non sono mancate criticità. La Corte rileva che l’assegnazione delle risorse non è stata sempre tempestiva e che la piattaforma ReGiS ha richiesto laboriosi adattamenti. Si segnalano numerose rinunce da parte delle stazioni appaltanti rispetto alle assegnazioni disposte, con conseguente necessità di una verifica complessiva sull’effettivo impiego delle risorse.
Il passaggio decisivo riguarda il futuro. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto rilevanti novità. L’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023 afferma il principio della salvaguardia dell’equilibrio sinallagmatico, riconoscendo alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili. L’art. 60 prevede l’obbligo di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi, che operano in misura dell’80 per cento della variazione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo.
La Corte raccomanda alle Amministrazioni di dotarsi delle capacità necessarie per formulare e attuare correttamente tali clausole, dando copertura alle sole circostanze straordinarie e imprevedibili, non all’alea ordinaria di mercato. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in collaborazione con l’ISTAT, dovrà curare il tempestivo aggiornamento degli indici sintetici di prezzo.
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Nota della Redazione
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