Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 118 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso ordinario degli uffici, incaricato della sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, è titolare di un debito di vigilanza e non di custodia. A tale figura non è riferibile la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che il conto giudiziale reso è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La qualificazione della gestione come contabile presuppone una giacenza di beni, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio, con configurazione di un vero debito di materie e del connesso obbligo restitutorio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione patrimoniale di un agente contabile di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2018. L’atto depositato consiste in una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra cui autovetture in servizio, scuolabus, scaffalature e armadi.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che i beni rendicontati sono destinati all’uso degli uffici e non a una gestione di magazzino, e ha concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale. Il consegnatario si è costituito chiedendo l’inammissibilità del giudizio per mancanza del presupposto soggettivo. La questione arriva al Collegio per la verifica preliminare di ammissibilità e procedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude l’obbligo di resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso cui si trovino oggetti dei quali debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La disciplina è integrata dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza caratterizza invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento ne sono esclusi, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso di specie, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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