Programmazione annuale del controllo concomitante sui progetti di rilancio economico (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 1 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nell’ambito della funzione di controllo sui principali piani, programmi e progetti di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, adotta un programma annuale che seleziona gli interventi sulla base della rilevanza finanziaria e dell’impatto socio-economico, nonché del loro carattere strumentale rispetto al superamento dei divari infrastrutturali del Paese. Il controllo si svolge con finalità propulsiva e acceleratoria degli investimenti pubblici, esclusi quelli finanziati dal PNRR e dal PNC, e si attua in tempo reale, attraverso il dialogo istruttorio con le amministrazioni. Gli esiti tipici sono la raccomandazione, volta a stimolare percorsi auto-correttivi, e, nei soli casi di gravi irregolarità gestionali, la trasmissione dell’accertamento all’amministrazione competente ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale. Il Collegio opera nel rispetto del principio del contraddittorio e del principio di non aggravamento istruttorio.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante, istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, è chiamato ad approvare il documento di programmazione annuale delle proprie attività di controllo per l’anno 2024. L’atto si colloca nel solco della programmazione generale delle Sezioni riunite in sede di controllo.
La questione sottoposta al Collegio non riguarda una singola vicenda amministrativa, ma la definizione dei criteri di selezione degli interventi da sottoporre a controllo e delle modalità con cui tale funzione verrà esercitata nel corso dell’anno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del controllo concomitante. L’istituto, originariamente previsto dall’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è stato ridisegnato dall’art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall’art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
La nuova disciplina concentra l’attività sui “principali” piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, con esclusione di quelli previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC. La finalità è dichiaratamente propulsiva e acceleratoria degli investimenti, da perseguire stimolando percorsi auto-correttivi delle amministrazioni e intercettando, ove possibile, gravi irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi.
Il Collegio distingue il nuovo modello da quello originario dell’art. 11 della legge n. 15/2009, che aveva ad oggetto le gestioni pubbliche in corso di svolgimento, senza finalità acceleratorie né l’esito della responsabilità dirigenziale. Il controllo concomitante, pur condividendo ambiti e principi ispiratori con il controllo sulla gestione, se ne differenzia per finalità, tempi, modalità ed esiti, e trova fondamento nel principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Quanto ai criteri selettivi, in attesa di implementare idonei indici di rischio, il Collegio conferma il criterio della rilevanza finanziaria e dell’impatto socio-economico. Gli interventi sono selezionati nell’ambito di dieci aree tematiche, che spaziano dall’ambiente alla salute, dalla cultura alle infrastrutture, dalla ricerca al turismo. Vengono proseguite le attività istruttorie sugli interventi già oggetto della programmazione 2023.
Sul piano degli strumenti, l’attività istruttoria si svolge con le metodologie del controllo sulla gestione in itinere, facendo ampio ricorso al dialogo istruttorio — fondato su audizioni e scambio cartolare — e alle fonti informative digitali, in ossequio al principio di non aggravamento istruttorio. Quanto agli esiti, il Collegio si avvale della raccomandazione e, solo in presenza dei presupposti di legge, trasmette l’accertamento ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale. Il Collegio si riserva infine di integrare o modificare il programma in corso d’anno, in relazione all’evoluzione del quadro normativo.
Nota della Redazione
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