Pensione di inabilità: decorrenza dalla cessazione del rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 66 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 presuppone l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nozione più rigorosa della mera inidoneità a mansioni equivalenti del profilo di inquadramento. In presenza di questioni tecniche di carattere medico-legale, il giudice può attribuire particolare valenza ai pareri degli organi di consulenza, che si fanno carico delle osservazioni del CTP della parte previdenziale. La decorrenza del trattamento, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997, non può però risalire a data antecedente la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso, riconosciuta la condizione sanitaria ma differita la decorrenza.

Il Fatto

La ricorrente, infermiera professionale in servizio presso la struttura sanitaria di Villa d’Agri, presentava domanda di pensione di inabilità il 05.02.2020. La Commissione medica di verifica di Potenza del MEF, dopo la visita del 30.09.2020, con verbale del 20.10.2020 la giudicava non idonea in modo relativo alle mansioni del profilo, segnalando controindicazioni a stress psico-fisici, movimentazione di carichi e turni notturni, ma escludendo l’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa.

Alla fine del periodo di comporto la ricorrente rassegnava le dimissioni; con determinazione dirigenziale veniva collocata in quiescenza dal 01.08.2021. Depositava quindi ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della condizione lavorativa impedente ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla visita della CMV. La Sezione disponeva consulenza medico-legale e, con successivi provvedimenti, ne sollecitava i chiarimenti, disponendo anche l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sull’accertamento dei requisiti sanitari previsti dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti indicati. L’approfondimento istruttorio, svolto dal CML dell’ospedale di Potenza nel rispetto del contraddittorio, ha evidenziato che il giudizio di assoluta e permanente impossibilità era giustificato dalla gravità della malattia renale cronica in stadio predialisi, associata a evidenze di artrosi pluridistrettuale e a disturbo depressivo con deficit di concentrazione.

Il consulente ha ritenuto che la ricorrente si trovasse in tale condizione già all’epoca della valutazione della CMV del 20.10.2020. In risposta alle osservazioni del CTP dell’INPS, che chiedeva il differimento della decorrenza, il CML ha confermato il proprio giudizio, richiamando la certificazione coeva e la definizione dello stadio terminale di malattia renale, con il quadro disfunzionale psichico associato.

La Corte osserva che, per le questioni eminentemente tecniche di carattere medico-legale, va riconosciuta particolare valenza ai pareri degli organi di consulenza. Il parere è esaustivo, motivato e ha già tenuto conto delle osservazioni e conclusioni del CTP dell’INPS, rendendo inaccoglibile la richiesta di ulteriori chiarimenti formulata dal difensore dell’Istituto previdenziale.

Sul piano della decorrenza, la Corte rileva che il CML ha accertato la condizione fin dall’epoca della visita del 20.10.2020, ma che in questa sede è rilevante solo la data successiva. Dovendo accertarsi i presupposti medico-legali della pensione di inabilità, in parziale riconoscimento delle richieste della ricorrente, la decorrenza riconosciuta ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997 non può risalire a data antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta con il collocamento in quiescenza dal 01.08.2021.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti e del non integrale accoglimento delle domande, la Corte dispone l’integrale compensazione delle spese. Il ricorso è quindi accolto quanto all’accertamento della condizione sanitaria, nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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