Riscossione tramite PagoPA e conto “a zero”: l’agente contabile è ammesso a discarico per difetto di maneggio di denaro (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 181 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di maneggio di denaro, ai fini della configurabilità della qualifica di agente contabile, postula un concreto potere di gestione delle somme pubbliche, il cui indice sintomatico è rappresentato dal successivo riversamento dell’incasso nelle casse dell’ente. Ne consegue che, ove la riscossione delle entrate avvenga esclusivamente mediante il sistema PagoPA, con confluenza diretta delle somme sul conto di tesoreria dell’ente, senza che esse transitino nella disponibilità materiale o giuridica dell’agente, difetta il presupposto dell’obbligo di resa del conto giudiziale. In tale ipotesi, il conto reso “a zero” è legittimamente ammesso a discarico, non configurandosi alcuna sottrazione al controllo della Corte dei conti, atteso che le medesime somme sono registrate nel conto del tesoriere, soggetto alla vigilanza di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

Questione pregiudiziale di interpretazione sull’obbligo di resa del conto giudiziale da parte di un agente contabile, nominato per il Servizio Riscossione diritti di Segreteria del Settore Urbanistica di un Comune. Per gli esercizi 2022 e 2023, l’agente aveva presentato conti “a zero”, non avendo materialmente introitato alcuna somma, poiché gli incassi erano avvenuti esclusivamente tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA, con riversamento diretto sul conto di tesoreria comunale. Il magistrato istruttore, ravvisata una questione interpretativa sulla nozione di maneggio di denaro, ha richiesto il deferimento al Collegio, chiedendo in via principale il discarico dell’agente e, in subordine, la declaratoria di improcedibilità con ordine di ricompilazione del conto. L’amministrazione comunale ha evidenziato la duplicazione di lavoro che sarebbe derivata da una ricompilazione, atteso che le somme confluite in tesoreria sono già oggetto del conto reso dal tesoriere.

La Motivazione della Corte

La Corte, preliminarmente, ha disposto la riunione dei giudizi, sussistendone l’evidente identità oggettiva e soggettiva, per ragioni di economia processuale. Nel merito, ha aderito all’orientamento espresso dalla medesima Sezione con la sentenza n. 138/2026, facendone proprie le argomentazioni ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c., incentrate sulla nozione funzionale di maneggio di denaro. Il Collegio ha osservato che, nelle ipotesi di riscossione mediante PagoPA, le somme non entrano mai nella disponibilità dell’agente, ma confluiscono direttamente nel conto di tesoreria, sicché difetta il potere di gestione del denaro pubblico e il conseguente onere di riversamento, requisito necessario per la configurabilità della qualifica di agente contabile. Tale ricostruzione non determina alcun vulnus al sistema dei controlli, atteso che le somme sono comunque registrate nel conto giudiziale del tesoriere, sottoposto al sindacato della Corte ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Collegio ha, inoltre, valorizzato le deduzioni dell’ente, rilevando come la compilazione del conto per incassi avvenuti via PagoPA si risolverebbe in un’inutile duplicazione, in contrasto con i canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 cost.. Quanto alla nomina dell’agente, mantenuta dall’amministrazione per l’eventualità di futuri incassi in contanti, essa non incide sulla presente decisione, relativa a conti resi “a zero” per periodi in cui la riscossione è avvenuta esclusivamente con mezzi elettronici. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ammesso l’agente contabile a discarico per i conti giudiziali in esame, con nulla sulle spese stante l’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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