Responsabilità contabile esclusa per annullamento di verbali in assenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 101 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per il danno derivante dall’annullamento di verbali di accertamento di sanzioni amministrative, la valutazione della condotta del pubblico dipendente va condotta in un giudizio ex ante, rapportandosi alle circostanze conosciute o conoscibili al momento dell’adozione del provvedimento. Non integra colpa grave il comportamento del dirigente che annulli i verbali in presenza di autorizzazioni formalmente regolari, munite di timbro e sottoscrizione, senza che gli siano palesati elementi tali da far dubitare dell’autenticità delle stesse o della legittimità della condotta sanzionata. La mera esistenza di margini di dubbio interpretativo circa la linea di confine tra attività in deroga ammessa e attività illecita non è sufficiente a fondare la responsabilità erariale.

Il Fatto

Il dirigente del servizio trasporti di una Provincia autonoma annullava due verbali con i quali erano state contestate al pilota di un elicottero di alta montagna altrettanti atterraggi presso rifugi alpini, in asserita violazione della normativa provinciale sui voli in deroga. Il pilota aveva proposto ricorso amministrativo, allegando le comunicazioni preventive e successive trasmesse alla competente autorità aeroportuale.

La Procura regionale, sul presupposto dell’illegittimità degli annullamenti, citava il dirigente per il danno erariale pari al coacervo delle sanzioni massime non applicate. La Sezione giurisdizionale di primo grado accoglieva la domanda, condannando il dirigente al pagamento di euro 12.000,00 in favore della Provincia. Da qui l’appello, incentrato sull’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito e sull’insindacabilità della scelta discrezionale di annullamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla necessità di collocare il giudizio di responsabilità su un piano rigorosamente ex ante, verificando quali elementi fossero concretamente nella disponibilità del dirigente al momento in cui adottò le ordinanze di annullamento. Il giudice contabile, in sede di responsabilità amministrativa, non può sovrapporre alla valutazione dell’agente le risultanze istruttorie emerse solo successivamente nel corso del giudizio.

Quanto al primo atterraggio, la Corte rileva che il volo era stato correttamente comunicato, in via preventiva e successiva, alle autorità aeroportuali. In assenza di fonti normative in grado di offrire indicazioni rigorose circa i tempi di atterraggio, sosta e decollo per i voli in deroga in alta montagna, e in mancanza di contestazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria presente sul posto, l’atterraggio non poteva aprioristicamente qualificarsi come illegittimo. Anche la presenza di un passeggero a bordo, prevista nel modulo autorizzativo, non risulta dirimente. La condotta del dirigente, valutata appunto in prospettiva ex ante, si palesa immune da censure e rispettosa dei parametri di perizia e diligenza richiesti al pubblico amministratore.

Relativamente al secondo atterraggio, la Procura aveva prospettato dubbi sulla autenticità della comunicazione presentata dal pilota. Il Collegio di primo grado, con ordinanza istruttoria n. 13/2021, aveva acquisito dall’autorità aeroportuale le modalità di presentazione e conservazione della modulistica, accertando che non esisteva alcun registro di annotazione progressiva né rilascio di ricevute. Proprio tale circostanza conferma che il dirigente non aveva a disposizione alcun elemento idoneo a farlo dubitare della genuinità dell’autorizzazione.

Tutti i dati relativi alle modalità di acquisizione e conservazione delle autorizzazioni sono stati acquisiti in epoca ampiamente posteriore rispetto a quella in cui il dirigente operò. In presenza di una comunicazione formalmente corretta, sottoscritta dal responsabile dell’aeroporto e da pilota regolarmente autorizzato, e in assenza di denunce per condotte macroscopicamente pregiudizievoli per l’incolumità di cose o persone, l’annullamento del verbale era l’unico esito ragionevolmente prevedibile. Non è pertanto ravvisabile la palese violazione dei parametri di prudenza, diligenza e perizia che soli giustificherebbero la condanna erariale.

Da qui l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda della Procura regionale e la condanna della Provincia alle spese di lite, quantificate in euro 3.040,00 per i due gradi, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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