Welfare integrativo non soggetto al limite del trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 39 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 del CCNL del 16/11/2022 del comparto funzioni locali hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale. La relativa spesa non è pertanto assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Resta ferma la disciplina espressamente dettata dall’art. 80 del medesimo CCNL, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, lett. k). L’interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva esula dal perimetro dell’attività consultiva della Corte dei conti, essendo demandata all’ARAN. Il quesito che investe la qualificazione della spesa rispetto ai vincoli di finanza pubblica è invece ammissibile sotto il profilo oggettivo.
Il Fatto
Un Comune si rivolge alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’Ente chiede se possa stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate, quali quelle di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), CCNL del 16/11/2022, per finanziare misure di welfare integrativo dei propri dipendenti.
Il dubbio riguarda, in particolare, se gli eventuali incrementi discrezionali del fondo destinati a piani di welfare possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016. A sostegno della domanda il Comune richiama precedenti pareri della magistratura contabile e un pronunciamento della Ragioneria Generale dello Stato, che aveva invece escluso tale esclusione.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo. La domanda è proposta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL: il requisito è soddisfatto.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo sulla nozione di contabilità pubblica. Essa coincide con l’insieme di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli Enti pubblici, con riguardo alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri. L’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 è considerato disposizione dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica: il quesito è dunque ammissibile entro tali limiti.
Il quesito si articola in due profili. Il primo attiene alla possibilità di stanziare risorse aggiuntive del Fondo per il welfare e involge l’art. 79, comma 2, lett. c), CCNL. Tale profilo è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo. Su di esso la Sezione si astiene, in conformità al consolidato orientamento secondo cui l’interpretazione di clausole e norme della contrattazione collettiva è estranea all’attività consultiva della Corte dei conti, essendo demandata all’ARAN. La Sezione delle Autonomie ha ribadito che esula dalla contabilità pubblica ogni disquisizione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il secondo profilo riguarda il rapporto tra le risorse del fondo destinate al welfare e l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Qui il Collegio non si discosta dal proprio precedente richiamato dal Comune, la deliberazione n. 174/2023/PAR. Le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 del CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale. La relativa spesa non è quindi assoggettata al limite del trattamento economico accessorio. Resta fermo quanto statuito dall’art. 80 del CCNL, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, lett. k).
Nota della Redazione
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