Ritardo nell’invio dell’atto non integra contrasto per controllo successivo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 15 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche di invio e non un presupposto di legge del controllo successivo. Ne consegue che la Sezione dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, adottato da un istituto scolastico. La Ragioneria territoriale dello Stato ha restituito il provvedimento privo di visto, dapprima perché l’invio al controllo preventivo era avvenuto in violazione del termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, poi perché il dirigente non aveva indicato alcuna delle ipotesi richiamate dall’art. 10 dello stesso decreto.

Il dirigente, motivato il ritardo, ha chiesto di dare seguito al contratto assumendosene la responsabilità. La Ragioneria ha trasmesso l’atto alla Sezione regionale di controllo, che ha deferito la questione alla valutazione collegiale chiedendo il non luogo a provvedere. Il deferimento è stato proposto cumulativamente per 78 provvedimenti, tutti accomunati dall’asserita impossibilità di esercitare il controllo preventivo per la tardività dell’invio.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria. Nei casi ivi esaminati si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, di atti travolti da plurime illegittimità cui si aggiungeva il ritardo, o di fattispecie comunque scrutinate nel merito. Diversa è l’ipotesi in esame, nella quale difetta il previo controllo della Ragioneria.

Il nucleo della decisione è la ricostruzione dei presupposti dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma presuppone, sotto il profilo sostanziale, un contrasto reale in punto di diritto tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, che si traduce nell’assunzione espressa della determinazione confermativa. La Corte richiama le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012 e le proprie deliberazioni n. 98/2021/SUCC e n. 104/2021/SUCC: rileva la funzione di garante della corretta gestione del bilancio che la legge assegna alla magistratura contabile.

Restano quindi irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo. La Sezione esclude che la contestazione sulla sola tempistica di invio possa integrare il presupposto del controllo: nella specie non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma una problematica procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.

La Corte ribadisce che il ritardo con cui le amministrazioni inviano gli atti arreca un grave vulnus all’effettività del controllo preventivo e che esse devono tener conto dei relativi termini. Ciò non basta, tuttavia, ad attivare il controllo successivo, che esula dal perimetro applicativo della norma. Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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