Controllo spese elettorali: nessuna irregolarità nei rendiconti delle liste (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 87 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti e ai collegi sulle spese elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, accerta l’assenza di irregolarità nei rendiconti delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale e ne riscontra la conformità alla legge quanto a fonti di finanziamento, spese e giustificativi. La verifica non si estende al merito delle scelte politiche, ma resta circoscritta alla regolarità contabile e documentale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo delle spese elettorali sostenute dalle liste, dai movimenti e dai partiti che hanno partecipato alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Pavia, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo del Collegio preposto presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Con nota trasmessa a mezzo p.e.c., il Collegio ha richiesto al Comune la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti, con i riferimenti dei rappresentanti obbligati al deposito del rendiconto. L’Ente ha trasmesso la documentazione richiesta; i rendiconti delle sedici liste sono pervenuti alla Sezione attraverso comunicazioni delle stesse liste e del Comune. La questione è giunta all’esame del Collegio per la verifica di conformità prevista dalla legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Richiama la legge n. 515/1993, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali, e la legge n. 96/2012, in materia di riduzione dei contributi pubblici ai partiti e di controlli sui rendiconti. L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto legge n. 91/2014, convertito con la legge n. 116/2014, ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali e ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo, nonché ai collegi presso le stesse istituiti, la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio precisa la natura del proprio controllo, richiamando l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, a sua volta richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012. Il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Non si estende quindi a valutazioni di merito, ma resta ancorato al riscontro contabile e documentale.

Sul concetto di conformità a legge, il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie, in particolare la deliberazione n. 24/2013, che ha approvato i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e la deliberazione n. 12/2014, recante indirizzi di orientamento in materia. Da tali deliberazioni si desume che per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, valutato anche sotto il profilo temporale.

All’esito dell’esame della documentazione, anche a seguito dell’attività istruttoria avviata per alcune criticità emerse dall’analisi dei rendiconti, il Collegio ha rilevato che sei liste non hanno sostenuto spese. Per le restanti dieci liste, il rendiconto di ciascuna rispetta i requisiti previsti dalla previsione legislativa vigente: il Collegio ha riscontrato la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime.

In applicazione dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, il Collegio dispone che copia della deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Pavia, a cura del Servizio di supporto della Sezione. La decisione conclude così il procedimento di controllo, con l’accertamento dell’assenza di irregolarità nei rendiconti presentati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *