Inammissibile il parere richiesto dal responsabile finanziario e non dal sindaco (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 94 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere in materia di contabilità pubblica è inammissibile sotto il profilo soggettivo quando non proviene dal sindaco, quale organo di vertice responsabile dell’amministrazione comunale e legale rappresentante dell’ente. La legittimazione a richiedere il parere non spetta al responsabile economico-finanziario del comune, né ad altro soggetto diverso dal sindaco. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 individua nell’organo di vertice dell’ente il soggetto titolare della funzione consultiva dinanzi alla Sezione regionale di controllo. Il difetto di legittimazione attiva del richiedente determina l’inammissibilità del quesito, che preclude l’esame nel merito della questione sottoposta.
Il Fatto
Il responsabile economico-finanziario di un comune presenta alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in vista dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2023. L’ente espone uno stato di fatto della gestione che si chiude con un avanzo di amministrazione, di cui una parte accantonata, una parte vincolata e una parte libera.
Il quesito riguarda la possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000. Il richiedente domanda se, nella stessa seduta del Consiglio comunale, sia possibile variare il bilancio di previsione applicando l’avanzo libero per quella finalità, con un punto successivo all’ordine del giorno e prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione non affronta il merito della questione contabile e si arresta di fronte a un difetto di ammissibilità del quesito sotto il profilo soggettivo. La richiesta, osserva la Corte, non proviene dal sindaco, quale organo di vertice responsabile dell’amministrazione comunale e legale rappresentante dell’ente.
Il presupposto normativo è l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che disciplina la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo. La legittimazione a investire la Sezione è riconosciuta in capo all’organo di vertice dell’ente locale e non è estensibile al dirigente o al responsabile del settore finanziario, che agisce su un piano gestionale distinto da quello della rappresentanza istituzionale.
La Sezione richiama sul punto la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG del 1° giugno 2020, che ha già fissato il criterio dell’ammissibilità soggettiva “interna” del quesito. Nello stesso senso la Corte cita la propria deliberazione n. 198/2023/PAR del 22 settembre 2023, a conferma di un orientamento consolidato.
Il responsabile economico-finanziario, soggetto che ha materialmente sottoscritto la richiesta, non è pertanto annoverato tra i soggetti legittimati. La verifica della legittimazione attiva precede logicamente ogni valutazione sul contenuto del quesito e sulla sua riconducibilità alla materia della contabilità pubblica.
L’accertata carenza del presupposto soggettivo assorbe ogni ulteriore profilo di ammissibilità, oggettiva e temporale, e conduce alla declaratoria di inammissibilità della richiesta. La decisione chiude il procedimento consultivo senza esprimere alcun indirizzo sul merito della gestione dell’avanzo libero.
Nota della Redazione
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