Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile al pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 40 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno risponde del mancato riversamento delle somme riscosse in favore dell’ente locale. Accertata la mancanza di corrispondenza tra somme incassate e somme versate, e non risultando alcuna giustificazione, il giudice contabile dichiara irregolare il conto giudiziale e nega il discarico. L’agente è condannato al pagamento dell’importo non riversato, oltre rivalutazione monetaria dal momento dell’omesso versamento sino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali successivi fino all’effettivo soddisfo. Sono dovute, inoltre, le sanzioni amministrative previste dalla legge, con spese di giudizio secondo soccombenza.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, dovuta al Comune di Pesaro. La struttura ricettiva, incaricata dall’ente locale della riscossione del tributo, aveva trasmesso il conto al Comune nel febbraio 2021; questi lo aveva inoltrato alla Sezione nel giugno successivo.

Il Magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva rilevato che a fronte di somme riscosse pari ad € 467,30 non risultava alcun riversamento. Il Dirigente del Servizio Finanziario comunale aveva dichiarato di non poter procedere alla parifica del conto con le scritture dell’ente, e il Comune aveva confermato il perdurare dell’inadempimento. La questione è stata quindi sottoposta alla Sezione per il mancato discarico e la richiesta di condanna dell’agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il conto è stato redatto con il mod. 21 previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996 e sottoscritto dal soggetto che, secondo l’indicazione dell’ente, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura. Non emergono passaggi di gestione né discarichi contabili e amministrativi ai sensi dell’art. 233, comma 2, del T.U. n. 267/2000.

Dall’esame della documentazione acquisita risulta accertato il mancato riversamento della somma di € 467,30. L’agente contabile, rimasto contumace, non ha fornito alcuna giustificazione dell’omissione. Tale accertamento integra il presupposto dell’irregolarità del conto e impedisce il discarico.

La Sezione afferma dunque la responsabilità dell’agente per le somme non riversate, con condanna al pagamento in favore del Comune di Pesaro. All’importo si aggiunge la rivalutazione monetaria, con decorrenza dall’omesso pagamento sino alla data di pubblicazione della sentenza; sulla somma rivalutata maturano gli interessi legali da tale data fino all’effettivo soddisfo.

La Corte riconosce altresì l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalla legge e regola le spese di giudizio secondo soccombenza, liquidandole ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.. La pronuncia conferma il rigoroso onere di rendicontazione e riversamento gravante sull’agente contabile che gestisca entrate tributarie per conto dell’ente locale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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