Cumulo pensione privilegio e stipendio pubblico ex art. 139 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 148 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata è cumulabile con il trattamento stipendiale derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione stessa, ai sensi dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite nella decisione n. 42/2017/QM. La disposizione speciale, ispirata a una ratio di favor, prevale sul regime generale di incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992. Il diritto al cumulo opera dalla decorrenza originaria del trattamento di quiescenza, con diritto agli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era stato congedato nel marzo 2020 per infermità dipendenti da causa di servizio, riconosciute a seguito di un incidente in itinere. Ottenuta la pensione privilegiata, era stato assunto come docente di ruolo con decorrenza settembre 2020. L’INPS aveva liquidato il trattamento applicando la decurtazione per cumulo tra pensione e stipendio, prevedendo una trattenuta mensile fino al dicembre 2050 per recuperare un importo di euro 48.015,71.
Il pensionato aveva contestato l’applicazione del regime di incumulabilità, invocando la disciplina di favore dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, avanza ricorso alla Corte dei conti, deducendo la diversità del servizio docente e il superamento del limite di età pensionabile del comparto sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile rileva che la questione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile al cumulo tra la pensione privilegiata e lo stipendio percepito per un’attività lavorativa successiva prestata presso un diverso datore di lavoro.
La Corte osserva che l’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, richiamato dall’INPS, prevede l’incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento. Tuttavia, l’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che la pensione privilegiata è cumulabile con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione.
Nel caso di specie risultano incontestate sia la natura privilegiata del trattamento, sia la diversità tra il servizio svolto come docente e quello prestato presso la Polizia di Stato. La concomitanza di tali circostanze è dirimente per ritenere applicabile la disciplina speciale di favore, che consente la cumulabilità integrale del trattamento pensionistico con la retribuzione da servizio diverso.
La Corte richiama il proprio orientamento e quello di numerose altre sezioni territoriali e centrali, che applicano l’art. 139 del T.U. n. 1092/1973 nelle ipotesi in cui il trattamento di quiescenza e la retribuzione derivino da rapporti di servizio differenti. Da tale riconoscimento consegue la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, dalla decorrenza originaria del trattamento, con interessi e rivalutazione come per legge.
L’accoglimento del ricorso assorbe ogni altra questione, inclusa la domanda subordinata relativa all’irripetibilità dell’indebito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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