Inammissibile il parere richiesto dal responsabile finanziario del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 97 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, deve superare un duplice vaglio di ammissibilità, soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo soggettivo non è sufficiente la legittimazione esterna, cioè la provenienza da uno degli enti legittimati, occorrendo anche la legittimazione interna, ovvero la sottoscrizione del rappresentante istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Le eventuali richieste provenienti da soggetti abilitati a sostituire l’organo rappresentativo devono esplicitare le circostanze che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie. È pertanto inammissibile, sotto il profilo soggettivo, la richiesta sottoscritta dal solo responsabile economico-finanziario del Comune.
Il Fatto
Il responsabile economico-finanziario di un Comune ha rappresentato alla Sezione regionale di controllo che l’ente ha demolito e ricostruito la palestra comunale, finanziando l’opera in parte con un mutuo passivo e in parte mediante permuta di aree. Sull’edificio sono stati installati pannelli solari fotovoltaici, per i quali il Gestore Servizi Energetici ha concesso un contributo per la trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero”.
Poiché il contributo è stato concesso ed è già stato erogato il primo acconto, mentre il saldo è previsto nelle mensilità successive, l’ufficio ha chiesto alla Sezione quale sia la corretta contabilizzazione di tale entrata “una tantum” al titolo 4 delle entrate e se sia possibile destinarla all’estinzione anticipata dei prestiti in essere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato la richiesta inammissibile sotto il profilo soggettivo, senza esaminare il merito del quesito. Ha richiamato la giurisprudenza costante, anche della Sezione stessa, secondo cui la funzione consultiva prevista dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 può essere esercitata solo quando la richiesta presenti i presupposti dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva, ciascuno dei quali richiede il vaglio di almeno due profili.
Quanto al presupposto oggettivo, la Sezione ha ribadito che il quesito è scrutinabile se attiene alla materia della contabilità pubblica e presenta i caratteri della generalità e astrattezza. Tali elementi sono indispensabili affinché l’attività non si risolva in una consulenza a favore dell’ente richiedente, ma costituisca un supporto reso dalla magistratura contabile in posizione di neutralità e indipendenza, a vantaggio del sistema delle autonomie territoriali e a garanzia del rispetto della disciplina vincolistica europea in ambito economico-finanziario.
Con riferimento al presupposto soggettivo, la Corte ha precisato che la richiesta, oltre a provenire da uno degli enti legittimati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 (c.d. legittimazione soggettiva esterna), deve riportare la sottoscrizione del rappresentante istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 (c.d. legittimazione interna). Le eventuali richieste formulate da soggetti abilitati a sostituire l’organo rappresentativo devono esplicitare le circostanze che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie.
Nel caso esaminato la richiesta proveniva dal responsabile economico-finanziario dell’ente. Il Collegio ha ritenuto che essa non superi il vaglio dell’ammissibilità soggettiva e, pertanto, non possa essere esaminata, con declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere.
Nota della Redazione
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