Mancata sottoscrizione irrilevante se il conto è riconosciuto di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 41 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata sottoscrizione del conto giudiziale compilato d’ufficio non impedisce il discarico dell’agente contabile quando questi abbia riversato la somma risultante dal conto e ne abbia così riconosciuto di fatto le risultanze. La funzione dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924 è di consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente di contestarle; ove tale riconoscimento sia già intervenuto, la sottoscrizione si risolve in un adempimento meramente formale, privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco. Il diritto al contraddittorio resta assicurato dalla notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale l’elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale per l’esercizio 2020. Tra questi era individuato l’agente contabile che non aveva presentato al Comune il conto dell’imposta di soggiorno riscossa presso una struttura ricettiva.

Con decreto il giudice ha dapprima disposto la resa del conto, poi, inutilmente scaduto il termine, ne ha ordinato la compilazione d’ufficio a cura dell’amministrazione e a spese dell’agente. Il conto è stato depositato in via telematica. La Procura regionale ha chiesto accertarsi il carico dell’agente, rilevando che l’amministrazione non aveva invitato lo stesso a riconoscere e sottoscrivere il conto. L’agente, costituitosi, ha dedotto di aver versato la somma dovuta e di non aver compilato il modello per l’emergenza pandemica, chiedendo la dichiarazione di regolarità del conto.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda gli effetti della mancata sottoscrizione del conto compilato d’ufficio. La Procura regionale aveva richiamato l’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, che impone all’amministrazione di invitare l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto prima della trasmissione alla Corte, sostenendo l’imprescindibilità di tale adempimento e la lesione del diritto al contraddittorio.

La Sezione muove dai principi già espressi in un proprio precedente, ove si è affermata l’irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie. Il giudizio di conto è qualificato come verifica, nell’interesse del contribuente, sull’uso del denaro e dei beni della comunità; negare il discarico a fronte di mere irregolarità formali significherebbe esercitare non un’attività giurisdizionale di garanzia delle pubbliche risorse, ma un mero controllo di legittimità.

Nel caso concreto la Corte prende atto della mancata attivazione della procedura di cui alla lett. b). Rileva però che la funzione di tale previsione è consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto ed eventualmente di contestarle. L’agente, riversando la somma risultante dal conto, lo ha implicitamente riconosciuto: la sottoscrizione si risolverebbe dunque in un adempimento formale, privo di utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco.

Quanto ai precedenti richiamati dalla Procura, la Sezione osserva che in essi il principio dell’indispensabilità della sottoscrizione è affermato in situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto, riconoscimento che nella specie è invece presente. Il contraddittorio è stato comunque assicurato mediante la notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza. La Corte considera altresì che il periodo di riferimento, l’anno 2020, coincide con la chiusura delle strutture ricettive per l’emergenza pandemica. Conseguentemente approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, compensando le spese in ragione dell’omissione della sottoscrizione, poi sanata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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