Partecipazioni indirette e obbligo di motivazione analitica nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 48 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel rendere il parere di conformità ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, verificano la completezza e l’adeguatezza della motivazione analitica dell’atto di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere motivazionale non può essere assolto mediante il rinvio per relationem alla deliberazione del consiglio di amministrazione della società partecipata e alla documentazione da questa predisposta. L’ente locale deve procedere a un autonomo apprezzamento della indispensabilità e infungibilità dello strumento societario, dando conto della convenienza economica dell’operazione, dei costi che ne gravano la partecipata, del prezzo di acquisto delle quote e delle passività acquisite. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali resta circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio del buon andamento e con le finalità di tutela della concorrenza e di riduzione della spesa pubblica.
Il Fatto
Il Comune di San Benedetto del Tronto, socio di CIIP S.p.A., società in house affidataria del servizio idrico integrato per l’ATO n. 5 Marche Sud, ha autorizzato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione, da parte della stessa CIIP, della totalità delle quote di una società privata operante nel settore idrico, nell’ambito di un progetto di rinforzamento industriale. L’operazione era stata approvata dal consiglio di amministrazione della partecipata, che aveva dato mandato al proprio Presidente di convocare l’assemblea dei soci.
La deliberazione consiliare e la documentazione correlata sono state trasmesse alla Sezione regionale di controllo per le Marche ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La Sezione era chiamata a rendere il parere di conformità dell’atto alle norme del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione assegnata alla magistratura contabile dalla novella del 2022, che ha esteso il controllo alla conformità dell’atto deliberativo alle regole di competenza e all’obbligo di motivazione analitica. Il parametro di verifica non è l’analisi economica dell’operazione, ma il controllo sulla completezza e affidabilità dell’istruttoria dell’amministrazione, sulla coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte.
Gli obblighi motivazionali ex art. 5, commi 1 e 2, TUSP esigono che l’atto dia conto della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato e, per gli enti locali, del previo esperimento di forme di consultazione pubblica. A questi si aggiungono l’adozione con le modalità degli artt. 7 e 8 TUSP e il rispetto dei vincoli di scopo e di attività ex art. 4 TUSP.
Nel caso esaminato la Sezione rileva che la deliberazione consiliare è carente sotto molteplici aspetti. Il dispositivo non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione, riferendosi a una sola società laddove la documentazione richiama un gruppo societario articolato e un progetto di scissione. Non vengono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata né il corrispettivo previsto per l’acquisto delle quote, che la documentazione colloca in una forchetta di importi rilevanti e che grava su risorse pubbliche. Non emerge alcuna considerazione sul debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, il cui saldo potrebbe ricadere sulla società acquisita in mano pubblica.
La Sezione censura in particolare il rinvio per relationem alla deliberazione del CdA della partecipata: la motivazione non può limitarsi alla mera indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, affinché siano oggetto di autonoma valutazione da parte dell’ente procedente. Anche il riferimento generico all’assenza di oneri diretti per il Comune, trattandosi di partecipazione indiretta, è ritenuto privo di valore sostanziale, perché le risorse della partecipata in house restano pubbliche e funzionali all’erogazione del servizio.
Infine, l’acquisizione di un ulteriore organismo societario viene giudicata incompatibile con il divieto ex art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con i principi ispiratori del Testo unico, in quanto la gestione unitaria del servizio idrico è già affidata alla stessa CIIP. La Sezione rende pertanto parere di non conformità dell’atto e dell’operazione complessivamente considerata, con riserva di ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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