Riduzione del fondo risorse decentrate e congelamento posti nei processi di esternalizzazione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 162 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata prevista dall’art. 6-bis, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 non segue una logica meramente personalistica, correlata alla permanenza in servizio delle singole unità trasferite, ma una logica funzionale e organizzativa ancorata all’assetto derivante dall’esternalizzazione del servizio. La riduzione permane finché restino congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale: la cessazione dal servizio di singole unità presso la società partecipata non assume autonomo rilievo ai fini del ripristino delle risorse decurtate. Solo una stabile ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente, tramite soppressione dei posti congelati o modifica della programmazione dei fabbisogni incompatibile con il futuro riassorbimento, può consentire di rivalutare la permanenza della riduzione stessa.

Il Fatto

Un Comune aveva concesso nel 2020 la gestione della farmacia comunale alla società partecipata, trasferendo il personale addetto al servizio ai sensi dell’art. 31 TUPI. Il contratto di servizio prevedeva che, alla cessazione dell’affidamento, il Comune sarebbe tornato titolare della gestione e il personale trasferito, ancora in servizio, sarebbe stato riassorbito mediante procedure di mobilità. In osservanza dell’art. 6-bis, comma 2, TUPI, l’ente aveva provveduto al congelamento dei posti e alla corrispondente riduzione del fondo delle risorse decentrate. Successivamente, una delle unità trasferite era stata collocata in quiescenza presso la società partecipata.

Il quesito all’esame della Sezione riguardava la possibilità di rimodulare la riduzione del fondo per rendere nuovamente disponibile la quota di trattamento accessorio della dipendente cessata, ovvero la necessità di mantenerla invariata in considerazione del congelamento dei posti correlato all’esternalizzazione del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto ammissibile la richiesta di parere sia sul piano soggettivo, essendo formulata dal Sindaco tramite il C.A.L., sia su quello oggettivo, vertendo la questione sull’interpretazione di una disposizione legislativa finalizzata al contenimento della spesa di personale, riconducibile alla materia della contabilità pubblica. La Sezione ha escluso interferenze con la contrattazione collettiva, non essendo in discussione il contenuto delle relative clausole ma la portata applicativa di un vincolo legislativo.

Sul merito, il Collegio ha ricostruito la ratio dell’art. 6-bis, comma 2, TUPI quale misura di coordinamento della finanza pubblica volta a evitare fenomeni di duplicazione della spesa o di incremento indiretto delle risorse accessorie in occasione di esternalizzazioni. La norma impone una correlazione tra riduzione della struttura organizzativa interna, congelamento della capacità assunzionale e corrispondente riduzione dei fondi. Tale meccanismo non è costruito secondo una logica personalistica ma secondo una logica funzionale e organizzativa.

Da ciò consegue che la cessazione dal servizio di una delle unità trasferite presso la società partecipata non determina automaticamente il venir meno della riduzione del fondo: la vicenda individuale del lavoratore non può assumere rilievo determinante, permanendo l’assetto organizzativo esternalizzato e la possibilità di riassorbimento del personale. Il collegamento tra congelamento dei posti e riduzione del fondo resta, quindi, funzionale a garantire l’invarianza della spesa di personale.

La Sezione ha precisato che solo un intervento strutturale, quale la soppressione definitiva dei posti congelati o la modifica della dotazione organica incompatibile con il futuro riassorbimento, può far venire meno il presupposto stesso della riduzione, consentendo di rivalutare la misura originariamente operata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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