Aliquota pensionabile art 54 DPR 1092/1973 solo per personale militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 316 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello dell’art. 44 del medesimo testo unico, si applica esclusivamente al personale militare dello Stato, al quale la norma fa espresso riferimento. La disposizione non è estensibile al personale civile, né agli ex dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL, per i quali resta ferma l’aliquota pensionabile dell’art. 44. Il giudice contabile deve pertanto rigettare la domanda di riliquidazione fondata sull’invocata applicazione dell’art. 54, qualora risulti provata la qualifica civile del dipendente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti pubblici, hanno adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. Essi assumevano che l’INPS avesse calcolato la pensione applicando le aliquote dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, previste per il personale civile, anziché quelle più favorevoli dell’art. 54 del medesimo testo unico. A sostegno della domanda richiamavano la giurisprudenza contabile, tra cui la sentenza n. 1/2021/QM/PRES delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, e chiedevano il ricalcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile, oltre a rivalutazione e interessi. In via istruttoria domandavano una CTU per la riliquidazione.
L’INPS si è costituito eccependo che i ricorrenti non erano militari, ma tutti ex dipendenti di enti locali, circostanza comprovata dalle determine di pensione allegate. Di qui la legittimità della liquidazione operata con l’art. 44 e la richiesta di rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico in base all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte muove dall’interpretazione letterale della disposizione, che ai commi 1 e 2 stabilisce per il personale militare un regime più favorevole rispetto a quello dell’art. 44, prevedendo che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44 per cento della base pensionabile, con l’aumento dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Il Collegio osserva che, per espresso disposto normativo, la norma si applica al personale militare — cui fa appunto riferimento — e non anche a quello civile. Il criterio selettivo è dunque la qualifica soggettiva del dipendente, non la natura del trattamento richiesto né l’invocata uniformità delle aliquote.
La Corte verifica in concreto tale qualifica. Dalle determine di pensione allegate al ricorso e alla memoria dell’INPS emerge che tutti i ricorrenti sono pensionati CPDEL, ossia della Cassa pensione dipendenti enti locali. In particolare, cinque hanno titolo a pensione in quanto ex dipendenti di un Comune, uno in qualità di ex dipendente di un’Azienda Ospedaliera Universitaria e uno come ex dipendente di altro Comune.
Nessuno dei ricorrenti rientra pertanto nella categoria del personale militare, cui spetta ex lege l’applicabilità dell’art. 54. Ne consegue che correttamente l’INPS ha liquidato le pensioni applicando l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti nella misura forfettaria di euro 250,00 ciascuno, da corrispondere in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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