Spese di rappresentanza e missioni non ammesse a discarico nel giudizio sul (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 27 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’amministrazione verso l’esterno e a consentirle di intrattenere rapporti istituzionali con soggetti terzi. Ne consegue che le spese sostenute in occasioni alle quali partecipino esclusivamente organi e dipendenti dell’ente, senza soggetti esterni, non sono ascrivibili alla rappresentanza e restano prive di idonea giustificazione. Le spese per i pasti dei componenti delle commissioni di concorso in missione non rientrano né tra le spese di rappresentanza né tra quelle economali, ma vanno rimborsate nelle forme proprie della missione. Sul piano procedurale, nessuna spesa di rappresentanza o per missioni può essere sostenuta in via economale, dovendosi seguire il procedimento prescritto dalla normativa regionale e dal regolamento comunale, a pena di irregolarità del conto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Salorno per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato designato all’esame del conto, con relazione n. 12/2024, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando criticità su sei buoni di spesa: una bicchierata con i membri della commissione edilizia, un rinfresco natalizio, un pasto con i rappresentanti dell’Ispettorato forestale e tre spese per pasti in occasione di sedute di commissioni giudicatrici di concorso.

Secondo il magistrato, tali spese non risultavano conformi agli artt. 214 e 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e all’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza, né risultavano ascritte tra le spese di rappresentanza. L’economo ha contestato i rilievi, sostenendo la regolarità delle spese e, per alcune di esse, la loro sostanziale riconducibilità a somme comunque dovute all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti di Bolzano ha condotto un esame analitico dei singoli buoni, distinguendo le spese per le quali il rilievo non risultava fondato da quelle prive di copertura. Quanto al pasto offerto ai rappresentanti del Corpo forestale, il Collegio lo ha ricondotto tra le spese di rappresentanza ammissibili, segnatamente tra quelle per scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività, ipotesi disciplinata dalla lettera f) dell’art. 3 del Regolamento comunale, trattandosi di incontro volto a consolidare i rapporti tra le due amministrazioni.

Di segno opposto la valutazione sulla bicchierata con la commissione edilizia e sul rinfresco natalizio. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la spesa di rappresentanza deve essere finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’ente verso l’esterno e a consentire rapporti istituzionali conformi ai fini pubblici (richiamata Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 64/2024/VSG). Nel caso concreto tali requisiti non sussistono, non essendo presenti in quelle occasioni soggetti esterni e non risultando le spese in alcun modo utili a incrementare il prestigio dell’ente.

Quanto ai pasti in favore dei commissari di concorso in missione, la Corte esclude ogni loro riconduzione tanto alle spese di rappresentanza quanto a quelle economali. Si tratta di spese delle quali il Comune si sarebbe dovuto far carico nelle forme del rimborso delle spese di missione.

Il Collegio aggiunge un rilievo procedurale di carattere generale. Nessuna delle spese riconosciute come di rappresentanza o per missioni avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale, canale che attiene al normale funzionamento degli uffici, bensì secondo la disciplina dell’art. 2 del regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 215 della legge regionale, o mediante mandato di pagamento ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di contabilità. Una tale scorretta modalità procedurale comporta, per le spese di rappresentanza, un vulnus del principio di trasparenza sotteso alla pubblicazione annuale prevista dall’art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011, quando parte di esse venga senza fondamento convertita in spese economali.

In conclusione, la Corte ha dichiarato parzialmente irregolare il conto e ha condannato l’agente contabile a restituire al Comune l’importo dei buoni rimasti privi di idonea giustificazione, pari a euro 336,00, da rivalutare con gli interessi legali. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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