Acquisizione societaria indiretta: parere negativo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 57 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui l’amministrazione locale acquista una partecipazione societaria, anche indiretta, deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Il rinvio per relationem ad altro provvedimento e alla documentazione della società non assolve l’onere motivazionale, se non esplicita le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione. L’acquisizione di nuove partecipazioni da parte degli enti locali è ammessa solo in presenza di esigenze eccezionali, in coerenza con i vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 20 TUSP e con il principio costituzionale del buon andamento.

Il Fatto

Un Comune socio di una società interamente pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato, con delibera consiliare, ha approvato e autorizzato l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della stessa partecipata, esprimendo voto favorevole in assemblea condizionatamente al parere di conformità della Corte dei conti.

La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, insieme alla delibera del consiglio di amministrazione della società e a una copiosa documentazione. L’operazione mirava al “rinforzamento industriale” della partecipata mediante l’acquisto di una partecipazione indiretta, con l’obiettivo di internalizzare lavorazioni e manutenzioni sino ad allora appaltate sul mercato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, ricordando che per gli enti locali sia la costituzione di società (art. 7 TUSP) sia l’acquisto di partecipazioni in società esistenti (art. 8 TUSP) richiedono una deliberazione del consiglio comunale. Rileva poi che non ricorre l’ipotesi di acquisto in conformità a espresse previsioni legislative, poiché l’acquisizione è stata decisa dalla società e autorizzata dal Comune con generico riferimento al “rinforzamento industriale”, senza una specifica determinazione dell’autorità d’ambito competente.

Sul piano dell’onere motivazionale, il Collegio osserva che la delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione né il perimetro dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo composto da due società, una delle quali destinata a una scissione parziale proporzionale. Manca inoltre ogni indicazione dei costi gravanti sulla partecipata.

La Sezione rileva che la motivazione è integralmente rinviata ad altri atti e documenti senza individuare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta, di modo che gli stessi siano oggetto di autonoma valutazione da parte dell’ente procedente. Tale carenza tradisce il ruolo di partecipazione attiva riconosciuto a ciascun Comune socio e i doveri di vigilanza connessi al controllo pubblico, cui si aggiunge il difetto di qualsivoglia autonomo apprezzamento sulle circostanze legittimanti l’operazione.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività, la Corte sottolinea che la decisione non dà contezza dei presupposti di stretta necessità e infungibilità dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione in mano pubblica, essendo già stata effettuata la scelta della gestione unica del servizio in capo alla società affidataria. Lo schema di statuto della società acquisenda, con oggetto sociale assai più esteso di quello della partecipata, conferma l’incoerenza dell’operazione rispetto alla logica del rinforzamento industriale e all’art. 2361 cod. civ. L’acquisizione appare, peraltro, in contrasto con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo a partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate.

Sul versante europeo, la Sezione rileva che la delibera si limita ad affermare l’assenza di incoerenze in materia di aiuti di Stato, senza la necessaria istruttoria a supporto, e non esplicita il complessivo esborso finanziario; resta invece documentata la corretta attivazione della consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2, TUSP. Infine, quanto alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, la Corte censura l’affermazione secondo cui l’operazione non comporterebbe onere o rischio di copertura per l’ente per il solo fatto di trattarsi di partecipazione indiretta, e richiama il divieto di gravare la società di passività estranee all’interesse pubblico. Il parere conclusivo è di non conformità della delibera e dell’operazione all’art. 5 TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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