Partecipazioni pubbliche indirette: obbligo di motivazione analitica del Comune socio (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 56 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società già costituita deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere motivazionale non è soddisfatto dal rinvio integrale e acritico alla documentazione predisposta dalla società partecipata: le valutazioni di questa non sollevano l’amministrazione procedente dal proprio obbligo di autonomo apprezzamento. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali è ammessa entro limiti rigorosi e presuppone l’eccezionalità e l’infungibilità dello strumento societario, in coerenza con il principio di buon andamento e con le finalità di tutela della concorrenza e di riduzione della spesa pubblica.

Il Fatto

Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in regime di in house providing della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, ha autorizzato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione, da parte della stessa società partecipata, della totalità delle quote di un gruppo societario privato, attivo nel settore idrico e finalizzato a un progetto di rinforzamento industriale del gestore pubblico.

La delibera consiliare, adottata ai sensi dell’art. 24 dello statuto societario, è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo unitamente al progetto approvato dall’organo amministrativo della società e alla documentazione di supporto. Ciò che viene in rilievo, in particolare, è un’acquisizione societaria che il Comune autorizza rinviando integralmente alle valutazioni istruttorie elaborate dal soggetto partecipato, senza svolgere un autonomo esame dei presupposti legittimanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il compito di deliberare, entro sessanta giorni, sulla conformità dell’atto alle prescrizioni dei commi 1 e 2 e degli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Richiamata la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, il Collegio precisa che lo scrutinio non si traduce in una cogestione: esso verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, nonché l’affidabilità delle stime, per una valutazione complessiva di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni.

Sul piano dell’art. 5, comma 1, TUSP, la Corte rileva che la delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra un singolo organismo societario e un gruppo composto da due società, con un progetto di scissione che ne interessa la struttura. Non vengono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, né è allegato il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 TUEL. La motivazione per relationem è ammessa solo se il rinvio esplicita le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, sì da consentire un’autonoma valutazione dell’ente procedente: nel caso concreto tale rinvio è integrale e acritico.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, la Sezione osserva che la scelta di adoperare lo strumento societario è già stata compiuta in sede di ambito, con l’affidamento della gestione unica del servizio al gestore in house. La nuova acquisizione non è sorretta da alcun autonomo apprezzamento sulla sua indispensabilità e infungibilità, e anzi l’oggetto sociale della società target indicato nello schema di statuto risulta assai più ampio rispetto a quello del gestore pubblico, con possibili profili di incoerenza anche sul versante civilistico. La Corte richiama l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, osservando che l’operazione contrasta con il divieto di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle già svolte da altre società partecipate.

Sul profilo europeo, la Sezione rileva che la delibera non reca un’adeguata istruttoria sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina degli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE) e non dà conto dell’esborso finanziario necessario all’acquisto, pur gravante su risorse pubbliche. Manca inoltre ogni indicazione sull’effettuazione della consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo prescritta dall’art. 5, comma 2, TUSP. Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo dell’operazione da quello soggettivo dell’ente, e rileva l’assenza di indicazioni sul prezzo, sul debito verso il socio uscente e su idonee garanzie a tutela dell’acquirente.

La Sezione conclude rilevando la non conformità della deliberazione consiliare e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del d.lgs. n. 175/2016, rimarcando che l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte degli enti locali resta circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con le finalità di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela della concorrenza e razionalizzazione della spesa pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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