Inammissibile la richiesta di parere formulata dal Responsabile di Elevata Qualificazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 211 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è soggettivamente inammissibile quando è formulata da un Responsabile di Elevata Qualificazione dell’Ente locale e non dal Sindaco. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, la legittimazione a richiedere il parere spetta esclusivamente all’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente, individuato dal TUEL nel Sindaco. Il difetto di legittimazione del richiedente è rilievo dirimente e assorbente: preclude l’esame dei profili di inammissibilità oggettiva del quesito, che restano non scrutinati.
Il Fatto
Il Responsabile di Elevata Qualificazione dell’Area Economico-finanziaria e Personale di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, tramite il Portale Centrale Pareri, una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguardava la possibilità di corrispondere una cifra forfettaria annuale, a titolo di contributi previdenziali, a favore del Sindaco non lavoratore dipendente che non abbia dichiarato l’esplicita e totale rinuncia all’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del mandato.
Il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta nell’adunanza in camera di consiglio, ove il Collegio ha affrontato in via preliminare il tema della legittimazione del soggetto richiedente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha scrutinato anzitutto l’ammissibilità soggettiva della richiesta, ossia la legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti, secondo una verifica graduata rispetto al profilo oggettivo. Il Collegio richiama i consolidati orientamenti ermeneutici della giurisprudenza contabile, a partire dall’atto del 27 aprile 2004 e dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie, per poi soffermarsi sui requisiti di legittimazione.
Il principio applicato è netto: la richiesta di parere deve essere proposta dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente legittimato a formulare l’istanza in base all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Nel caso di specie tale organo è il Sindaco, qualificato come legale rappresentante dell’Ente dall’art. 50, comma 2, TUEL.
La richiesta in esame risulta pertanto formulata dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria e Personale, soggetto privo della legittimazione richiesta. La Sezione dichiara quindi la richiesta soggettivamente inammissibile, conformandosi a un proprio precedente in termini.
Il Collegio precisa che la portata dirimente di tale rilievo preclude l’ulteriore disamina dei profili di inammissibilità oggettiva del quesito. Su tali profili la Sezione lombarda si era già pronunciata in tempi recenti, richiamando due proprie deliberazioni sul punto.
L’esito processuale è la declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere, che non viene pertanto scrutinata nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.