Acquisizione societaria indiretta: oneri di motivazione analitica e vincoli del TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 52 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società già interamente pubblica, per il tramite della propria partecipata affidataria in house del servizio idrico integrato, deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Il rinvio integrale alle valutazioni istruttorie contenute in atti e documenti della società partecipata, senza autonoma esplicitazione dei presupposti di stretta necessità e infungibilità dello strumento societario, non integra gli oneri di motivazione analitica richiesti dalla norma. La Sezione regionale di controllo verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti dell’ente su sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’acquisizione di ulteriori partecipazioni, anche indirette, resta circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio del buon andamento e con la tutela della concorrenza.

Il Fatto

La società affidataria in house del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 5 Marche Sud ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera con cui il Consiglio comunale di un ente socio ha approvato e autorizzato l’acquisizione della totalità delle quote di una società privata operante nel settore delle reti idriche e fognarie, progetto qualificato come rinforzamento industriale della stessa partecipata.

L’operazione, deliberata dal consiglio di amministrazione della partecipata e sottoposta ai comuni soci, prevede l’acquisto di un gruppo societario composto da due società a responsabilità limitata, con una scissione parziale proporzionale prodromica all’acquisizione. L’ente locale, detentore di una quota minoritaria del capitale della partecipata, ha inviato l’atto alla competente Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio scrutinio. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, il controllo investe la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parametro non autorizza una cogestione dell’attività amministrativa, ma impone di verificare che la motivazione non sia mera ripetizione del dato legale o affermazione apodittica.

Il Collegio rileva che l’atto consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione. Il dispositivo autorizza l’acquisizione delle quote di una sola società, mentre la documentazione richiama un gruppo societario e un progetto di scissione. Manca ogni indicazione del corrispettivo e dei costi gravanti sulla partecipata, nonché il parere dell’organo di revisione dell’ente.

Sul piano dei vincoli di scopo e di attività ex art. 5, comma 1, e art. 4 TUSP, la delibera non dà conto dei presupposti di stretta necessità dell’ulteriore acquisizione, posto che la gestione del servizio idrico costituisce già la ragione di esistenza della partecipata affidataria in house. Lo schema di statuto della società target presenta un oggetto sociale assai più esteso di quello della partecipata, in apparente contraddizione con la finalità dichiarata.

Quanto all’art. 5, comma 2, TUSP, l’atto non documenta la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato né l’espletamento delle forme di consultazione pubblica sullo schema deliberativo. La Sezione osserva che la scelta di acquisire organismi interamente privati senza procedura a evidenza pubblica appare elusiva delle regole di concorrenza.

Sul versante della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, il rinvio integrale alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla relazione ex art. 5 non solleva l’ente dal proprio obbligo di autonoma valutazione. Il Collegio sottolinea che le argomentazioni sui risparmi da mancato ricorso alle gare non si conciliano con l’impianto del TUSP, e che non emerge alcuna garanzia a tutela della parte acquirente in ordine alle passività del gruppo. L’operazione viene pertanto ritenuta non conforme al d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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