Acquisizione societaria indiretta non motivata: parere negativo della Sezione di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 65 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, nonché all’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative. Il rinvio per relationem agli atti e alla documentazione predisposta dalla società partecipata non assolve l’onere motivazionale: la delibera consiliare deve esplicitare, sia pure in via sintetica, le condizioni legittimanti e i contenuti essenziali della scelta, così da renderli oggetto di autonoma valutazione da parte dell’ente procedente. L’acquisizione di ulteriori partecipazioni, in presenza di una società pubblica già affidataria del servizio, è ammessa solo in via eccezionale e incontra il limite del divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016.

Il Fatto

Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in regime di in house providing della gestione del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società privata da parte della propria partecipata. L’operazione era finalizzata al rinforzamento industriale del gestore e comportava, per l’ente locale, l’assunzione di una partecipazione indiretta.

La delibera consiliare, trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, rinviava integralmente al progetto approvato dall’organo amministrativo della società partecipata e alla relativa documentazione. La Sezione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione assegnata alla Corte dei conti dal novellato art. 5 TUSP e richiama le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: lo scrutinio verifica completezza e adeguatezza degli approfondimenti, nonché affidabilità delle stime, ai fini di una valutazione di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni dell’amministrazione. La disamina non può tradursi in una compiuta analisi economico-finanziaria, pena un’inammissibile cogestione.

Nel caso concreto la delibera comunale non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione richiamata fa riferimento a un gruppo composto da due società e a un progetto di scissione parziale proporzionale. Non sono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, né è allegato il parere del revisore dei conti pur menzionato.

Il profilo decisivo è l’onere motivazionale. La Sezione rileva che la motivazione è rinviata integralmente ad altri atti, senza individuare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta. Il rinvio per relationem non può limitarsi all’indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali, sì da consentirne l’autonoma valutazione. Le valutazioni istruttorie della società non sollevano l’ente dal proprio obbligo istituzionale di vagliare congruità e convenienza dell’operazione.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività ex artt. 4 e 5, comma 1, TUSP, la delibera non dà contezza dei presupposti di stretta necessità e infungibilità dell’ulteriore acquisizione: la gestione del servizio è già stata declinata in sede di ambito mediante l’affidamento in house alla medesima società. Lo schema di statuto della società target, inoltre, prevede un oggetto sociale molto più esteso, incompatibile con la logica del rinforzamento industriale e con la scelta della gestione unica del servizio idrico imposta dal d.lgs. n. 152/2006.

La Sezione esclude poi che l’operazione sia compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato: la delibera ignora la rilevanza dell’intervento pubblico e non indica il complessivo esborso finanziario, costituendo le risorse della partecipata risorse pubbliche. Infine, quanto alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, la delibera non tiene conto dei costi di mantenimento del nuovo organismo, del prezzo di acquisto delle quote e del debito verso il socio uscente. Ne deriva il contrasto con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e l’incoerenza con i principi ispiratori del TUSP. Il parere è pertanto di non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.

Nota metodologica: due punti del prompt presentano un conflitto che ho risolto privilegiando la regola generale. Il blocco ESTREMI impone uno SLUG con suffisso `-corte-conti-contr-marche-65-2024`, ma la griglia dello SLUG ammette come autorità solo `cassazione`, `corte-costituzionale`, `cons-stato`, `cgars`, `tar-`, `tribunale-`, `corte-appello-`. Ho applicato la griglia, che è vincolo generale, e non il suffisso particolare, che avrebbe introdotto un’autorità non prevista. Analogamente, il parere non è un’ordinanza né una sentenza: ho usato il bottone “Leggi l’ordinanza ufficiale”, trattandosi dell’unico dei due disponibile per un provvedimento non decisorio. Se preferisci che lo SLUG rispetti il suffisso fornito, lo correggo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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