Acquisizione indiretta di partecipazione e motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 66 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di società e acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche, l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 impone un obbligo di motivazione analitica che non può essere assolto mediante mero rinvio agli atti della società partecipata. Il rinvio per relationem è ammissibile solo se l’ente procedente esplicita, sia pure in via sintetica, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della scelta, sì da rendere l’operazione oggetto di autonoma valutazione. La Sezione regionale di controllo verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, l’affidabilità delle stime e la coerenza delle conclusioni, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’acquisizione di ulteriori partecipazioni pubbliche è ammessa solo in presenza di esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con la finalità di riduzione della spesa pubblica.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche è stata investita, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della deliberazione con cui il Consiglio comunale di un ente locale ha autorizzato l’acquisizione, da parte della società partecipata affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale Marche Sud, della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata operante nel settore delle reti idriche e fognarie.
L’operazione, qualificata come progetto di rinforzamento industriale, prevedeva una scissione parziale proporzionale di altra società del medesimo gruppo e l’acquisizione di un complesso aziendale in capo alla società partecipata. L’atto consiliare rinviava integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata, senza esplicitare autonomamente i presupposti della scelta. La Sezione ha rilevato notevoli difficoltà ricostruttive, essendo pervenute deliberazioni di numerosi comuni soci con determinazioni disomogenee, talune condizionate, talaltre prive di approvazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il compito di deliberare sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, secondo cui il controllo verifica completezza e attendibilità delle stime, senza tradursi in cogestione dell’attività amministrativa.
Sul piano della competenza, il Collegio osserva che sia l’art. 7 sia l’art. 8 TUSP richiedono, per gli enti locali, la deliberazione del consiglio comunale. Nella specie non ricorreva l’ipotesi di acquisto “in conformità a espresse previsioni legislative”, trattandosi di scelta discrezionale della partecipata, autorizzata dal consiglio comunale con generico riferimento al rinforzamento industriale.
La Sezione rileva plurimi profili di carenza motivazionale. Il dispositivo consiliare non individuava con chiarezza il perimetro dell’acquisizione, riferendosi a una sola società laddove la documentazione richiamava un gruppo composto da due società, una delle quali destinata a scissione. Non venivano esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, né allegato il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 TUEL. La motivazione risultava desumibile solo per relationem, senza che il rinvio individuasse gli aspetti strategici e qualificanti.
Quanto ai vincoli di scopo e di attività, la Sezione richiama l’art. 4 TUSP e la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 86/2022), osservando che l’oggetto sociale dello schema di statuto della società target appariva molto più ampio di quello della partecipata, in possibile tensione con l’art. 2361 cod. civ., e che l’operazione risultava incoerente con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. La scelta di acquisire una società interamente privata senza previa evidenza pubblica appariva elusiva delle regole concorrenziali.
Sul versante della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, i risparmi indicati nella documentazione si fondavano essenzialmente sul mancato ricorso a gare. La delibera consiliare non dava contezza del corrispettivo, né del debito verso il socio uscente, né delle garanzie a tutela dell’acquirente, con il rischio che le passività gravassero su risorse pubbliche. La Sezione conclude rilevando la non conformità della delibera e dell’operazione al d.lgs. n. 175/2016, rimarcando che l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, deve ritenersi circoscritta a esigenze eccezionali.
Nota della Redazione
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