Cessazione della materia del contendere per autotutela INPS su indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 60 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere è istituto applicabile in forza del rinvio dinamico dell’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi che facciano venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l’interesse concreto ed attuale ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., che deve permanere fino alla pronuncia che conclude il processo. La rettifica in autotutela del provvedimento impugnato, adottata dall’amministrazione previdenziale ai sensi del capo IV bis della legge n. 241/1990, integra il fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate quando la definizione del giudizio sia stata raggiunta su questioni preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio e titolare di pensione privilegiata diretta liquidata con il sistema misto, ha impugnato il recupero disposto dall’INPS con provvedimento del 12 agosto 2022 per complessivi € 14.515,50, corrisposti in eccesso nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 30 settembre 2022.
L’indebito traeva origine dall’esecuzione della sentenza n. 73 del 6 novembre 2019 della Sezione giurisdizionale Umbria, che aveva riconosciuto l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995. La pronuncia era stata parzialmente riformata in appello, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità. Il ricorrente ha sostenuto che il recupero era illegittimo per la parte di € 2.395,40, invocando l’irripetibilità delle somme corrisposte senza propria condotta dolosa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della rettifica in autotutela del provvedimento impugnato. Il direttore della sede INPS di Perugia, con disposizione nr. 580000-24-0273 del 28 novembre 2024, ha modificato l’atto all’origine del ricorso, riconoscendo che nella applicazione della sentenza di appello erano stati riscontrati importi pagati e non dovuti per € 2.370,90 lordi, non recuperabili, oggetto di abbandono.
Il giudice ha constatato che l’invito rivolto alle parti, in sede di interrogatorio libero e di tentativo di conciliazione, a chiarire le questioni di fatto alla base delle divergenze ha avuto esito positivo: l’amministrazione ha autonomamente modificato la propria azione in termini corretti. È così venuta meno ogni posizione di contrasto e, con essa, l’interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia giurisdizionale.
La Corte ha richiamato l’art. 100 c.p.c., che esige la persistenza dell’interesse di agire fino alla pronuncia conclusiva del processo, e ha affermato che l’istituto trova applicazione nel giudizio pensionistico contabile in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di rito. A conferma ha richiamato la giurisprudenza contabile, tra cui Sez. 3^ n. 137/2003, Sez. Umbria n. 263/2004 e Sez. Campania n. 128/2023, nonché Sezioni unite civ. n. 1048/2000, qualificando la cessazione della materia del contendere come modalità atipica di definizione della causa.
Quanto alle spese, la Corte le ha compensate tra le parti, considerato che sono state decise soltanto questioni preliminari, e ha escluso la condanna alle spese di giustizia ai sensi dell’art. 10 legge n. 533/1973. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la restituzione dell’importo trattenuto.
Nota della Redazione
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