Controlli interni comunali: accertata diffusa inadeguatezza degli strumenti e metodologie (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 129 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di verifica sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, possono accertare uno stato di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni anche quando le carenze, per la loro diffusione ma al contempo parzialità, risultino ancora correggibili. L’accertamento non presuppone l’integrale inattuazione del sistema, essendo sufficiente che talune forme di controllo non siano esercitate in modo sostanziale o che restino inattuate le misure correttive già impartite con precedenti deliberazioni. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova applicazione anche in materia di controlli interni, ma non legittima prassi che svuotino di efficacia le previsioni regolamentari, né consente di ridurre gli adempimenti a mero formalismo. Ne deriva l’invito dell’ente ad adottare i correttivi, prospettandosi altrimenti le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 148, comma 4, TUEL.
Il Fatto
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida e il questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023, destinati ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle città metropolitane e alle province. Un ente locale ha trasmesso il proprio referto annuale mediante l’applicativo “Con.Te.”.
All’esito dell’analisi, il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti con nota istruttoria; l’ente ha risposto con nota a firma del Segretario Generale. Dall’istruttoria sono emersi elementi di parziale assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo interno, con riferimento a plurime tipologie di controllo, che hanno condotto alla deliberazione in esame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3 della legge n. 20 del 1994 colloca il controllo sui controlli interni nell’ambito del controllo sulla gestione; l’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ne affida la verifica alle Sezioni regionali nel rispetto della natura collaborativa; l’art. 148 TUEL demanda alle Sezioni le verifiche sul funzionamento e, al comma 4, prevede la condanna degli amministratori responsabili a sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha confermato tecniche di campionamento casuale corredate da correttivi regolamentari. La Sezione invita a indirizzare l’attività di controllo verso atti a rischio più elevato, con particolare riferimento agli interventi correlati al PNRR, non individuati secondo un criterio meramente casuale.
Sul controllo di gestione, la Sezione rileva che non risulta elaborato l’indicatore di analisi finanziaria, che il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi e che manca un sistema di ponderazione degli obiettivi. Ne deriva l’impossibilità di esprimere un giudizio di congruità, essendo il controllo esercitato solo formalmente.
Circa il controllo strategico, il PEG risulta approvato tardivamente, con monitoraggio impedito; solo tre dei cinque parametri risultano applicati dall’organo politico. Sul controllo sugli equilibri finanziari, l’ente non ha sempre assicurato la compatibilità del programma dei pagamenti con le disponibilità di cassa, pur adottando iniziative ex art. 183, comma 8, TUEL: la Sezione invita a rafforzare il sistema già in atto.
In materia di controllo sugli organismi partecipati, non risultano approvati i budget delle società in house, non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori ex art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 e nessun indicatore è stato elaborato. Il controllo sulla qualità dei servizi resta sostanzialmente inattuato, con criticità non superate. Anche i controlli sul PNRR presentano rilevanti criticità. In definitiva, la Sezione accerta uno stato di diffusa ma parziale assenza o inadeguatezza dei controlli interni e invita l’ente ad adottare le iniziative correttive.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.