Partecipazioni indirette degli enti locali: necessaria la motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 85 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di parere sulla conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria dell’amministrazione, l’affidabilità delle stime e la coerenza delle conclusioni. L’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 impone una motivazione analitica che dia conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il rinvio per relationem alle valutazioni della società partecipata non assolve l’onere motivazionale, perché l’ente procedente deve esprimere un autonomo apprezzamento. La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni pubbliche restano circoscritte a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio di buon andamento e con la tutela della concorrenza.

Il Fatto

La società partecipata da numerosi enti locali, affidataria in in house providing del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con delibera del proprio CdA un progetto di “rinforzamento industriale” che prevede l’acquisizione della totalità delle quote di un gruppo societario privato, previa scissione parziale di una delle società target.

Il consiglio comunale di uno dei Comuni soci ha autorizzato l’operazione esprimendo parere favorevole e impegnando il sindaco a votare in tal senso nell’assemblea della partecipata. La deliberazione consiliare è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo per il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto. Richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, secondo cui il sindacato investe completezza e adeguatezza dell’istruttoria e attendibilità delle stime, senza tradursi in cogestione dell’azione amministrativa.

L’ente non versa in ipotesi di acquisto in conformità a espresse previsioni legislative: l’acquisizione è decisa dalla società e solo autorizzata dal consiglio comunale, senza decisione specifica dell’autorità d’ambito. L’atto deliberativo, pertanto, avrebbe dovuto contenere una motivazione analitica.

La Corte rileva plurimi profili di carenza motivazionale: il dispositivo non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione, riferendosi a una sola società benché la documentazione riguardi un gruppo societario; non esplicita i costi dell’acquisizione a carico della partecipata; non indica i termini del corrispettivo né il debito verso il socio uscente. Il rinvio integrale alle motivazioni della delibera del CdA della partecipata e alla relazione ex art. 5, senza autonoma valutazione, non soddisfa l’onere imposto dalla legge.

Sul piano dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 TUSP), la Sezione osserva che l’ente ha già utilizzato lo strumento societario tramite la partecipata affidataria del servizio; l’ulteriore acquisizione non è sorretta dai presupposti di indispensabilità e infungibilità e contrasta con la scelta della gestione unica del servizio idrico. La Corte richiama anche il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe ad altre partecipate.

Quanto alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, le argomentazioni dell’ente appaiono non esaustive; manca l’indicazione del complessivo esborso finanziario. Sul versante della sostenibilità finanziaria, il diniego di oneri per il solo fatto che si tratti di partecipazione indiretta è privo di valore sostanziale, perché l’operazione incide su risorse pubbliche. La Sezione conclude rilevando la non conformità della deliberazione e dell’operazione alle norme del TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *