Acquisizione indiretta di partecipazione societaria e obbligo di motivazione analitica ex art. (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 90 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte di amministrazioni locali, l’atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La motivazione per relationem ad altri atti e documenti non è idonea a integrare gli oneri di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, occorrendo che l’ente espliciti, sia pure sinteticamente, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, oggetto di autonoma valutazione. La Corte dei conti, nel parere di conformità, verifica completezza e adeguatezza dell’istruttoria, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni, restando esclusa ogni forma di cogestione dell’attività amministrativa.

Il Fatto

Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha autorizzato con delibera consiliare l’acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della propria partecipata, nell’ambito di un progetto di rinforzamento industriale dell’operazione societaria. L’operazione prevede, a monte, una scissione parziale proporzionale di altra società del gruppo, destinata a trasferire il ramo d’azienda operativo alla società target.

La delibera consiliare è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, unitamente alla documentazione dell’operazione e alle deliberazioni degli altri Comuni soci. La Sezione è chiamata a rendere il parere di conformità sulla legittimità della scelta.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo, muovendo dalla novella dell’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha assegnato alla magistratura contabile una funzione di scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima della sua attuazione. Il parametro di giudizio è la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, senza scivolare in una cogestione dell’attività amministrativa: la verifica attiene alla completezza e adeguatezza dell’istruttoria e all’attendibilità delle stime.

La Sezione rileva che l’acquisizione della partecipazione non avviene in conformità a espresse previsioni legislative, configurandosi come scelta discrezionale assunta dalla società e autorizzata dal Comune con generico riferimento a un progetto di rinforzamento industriale. L’atto deliberativo non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra una singola società e un gruppo societario, né esplicita i costi dell’operazione, limitandosi ad affermare che il progetto non comporta onere né rischio di copertura finanziaria a carico dell’ente.

Sul piano dell’onere motivazionale, la delibera consiliare rinvia integralmente alla deliberazione del consiglio di amministrazione della partecipata e alla relativa documentazione. La Corte ribadisce che la motivazione per relationem non può ridursi all’indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti rilevanti della decisione, sì che l’ente socio ne effettui autonoma valutazione. Tale carenza tradisce il ruolo di partecipazione attiva riconosciuto ai Comuni soci dal regolamento disciplinante i rapporti con la società.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 del TUSP, la Sezione osserva che il vincolo di stretta necessità dell’ulteriore acquisizione non è dimostrato: la gestione unitaria del servizio idrico è già stata declinata in sede di ambito ottimale mediante il gestore unico in house, e lo stesso oggetto sociale dello schema di statuto della target risulta assai più esteso di quello della partecipata. La Corte evidenzia inoltre che l’operazione appare in contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP, relativo a partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre partecipate.

Sul versante della compatibilità europea e delle regole di evidenza pubblica, la Sezione rileva che l’acquisizione di organismi interamente posseduti da privati non è preceduta da alcuna procedura selettiva, e che le argomentazioni addotte sui risparmi derivanti dal mancato ricorso a gare appaiono incoerenti con l’impianto del TUSP, orientato alla tutela della concorrenza. Si segnalano altresì l’assenza di garanzie a tutela della parte acquirente e la presenza di un debito per distribuzione di utili pregresse destinato a gravare sulla società acquisita. La Corte conclude rilevando la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, rimarcando l’eccezionalità dell’acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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