Danno da disservizio per attività vietata dietro compenso: no solidarietà (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 108 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di denaro da imprese private da parte di dipendenti pubblici che, durante l’orario di servizio, compiano attività vietate dalle disposizioni aziendali integra un danno erariale da disservizio, per l’esercizio illecito dei propri compiti istituzionali. Il danno patrimoniale va circoscritto e quantificato equitativamente in misura proporzionale alla retribuzione percepita nel periodo di riferimento. La solidarietà passiva non può essere affermata sulla sola base del capo di imputazione penale, che non riveste dignità di prova, ma richiede il riscontro di una organizzazione criminosa, non dimostrata nel giudizio contabile. La costituzione di parte civile della P.A. nel processo penale non elimina né duplica il danno erariale, fermo restando il divieto di duplicazione in sede esecutiva.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio sei dipendenti dell’AUSL della Romagna, in servizio come infermieri presso le camere mortuarie dei presidi ospedalieri di Lugo e Faenza, contestando un danno erariale di complessivi € 29.328 per la violazione del nesso sinallagmatico e un ulteriore danno di € 740 per i materiali impiegati nelle operazioni di vestizione e tanatocosmesi delle salme.
Le condotte emerse dall’attività investigativa consistevano nell’aver indirizzato verso alcune imprese di onoranze funebri i parenti dei defunti e nell’aver provveduto personalmente alla vestizione delle salme, in cambio di elargizioni di denaro, contravvenendo alle direttive aziendali e alla Circolare 5.2.2019 regionale. La Procura chiedeva la condanna in solido al pagamento di € 20.000, al netto delle parziali rifusioni già versate dai convenuti. Alcuni proponevano istanza di definizione agevolata del giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiarava la contumacia del convenuto non costituitosi e l’inammissibilità della richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c., essendo ostativa la sussistenza del doloso arricchimento. Rigettava inoltre l’eccezione secondo cui il risarcimento già ottenuto dalla P.A. in sede penale escluderebbe il danno erariale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2007, ha affermato che la costituzione di parte civile non elimina il danno; la coesistenza dei due giudizi è ammessa, purché in sede esecutiva non si duplichi il risarcimento. L’art. 322-quater cod. pen. qualifica la somma dovuta dal condannato come “riparazione pecuniaria”, lasciando impregiudicato il diritto al risarcimento.
Nel merito, la Corte riconosceva la qualifica soggettiva di tutti i convenuti, legati da rapporto di servizio all’AUSL. Né rilevava l’eventuale assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a una convenuta: in sede contabile si contesta l’antigiuridicità del comportamento, non la qualificazione necessaria per il reato contro la P.A. Sussisteva poi un’attività illecita posta in essere con diuturnità e continuità, comprovata dalle intercettazioni e dal volontario pagamento di somme all’azienda.
Il danno configurabile era quello da violazione del nesso sinallagmatico, per l’esercizio illecito dei compiti istituzionali durante il servizio, in contrasto con l’art. 41 del d.P.R. n. 62/2013. La Corte condivideva l’an della prospettazione attorea, ma non il quantum. Quanto alla solidarietà, la Procura l’aveva fondata sulla contestazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen., ma il capo di imputazione, per la Sezione, non riveste dignità di prova. Mancando il riscontro di una organizzazione criminosa, la solidarietà passiva andava esclusa: ogni convenuto si era dolosamente arricchito, ma la responsabilità restava individuale.
La Sezione quantificava quindi il danno in misura equitativa, commisurandolo al 66% della retribuzione percepita da ciascun convenuto per i mesi di febbraio e marzo 2020, condannando ognuno per la propria quota, senza vincolo solidaristico, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate in € 274,10, erano ripartite in parti uguali.
Nota della Redazione
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