Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 22 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, l’incontestata cessazione della materia del contendere consente al giudice di prescindere dalla questione di giurisdizione sollevata ex officio, non essendo più necessaria la relativa statuizione. La compensazione integrale delle spese di lite fra le parti trova giustificazione nella confusione tra la pluralità di pensioni di cui era titolare il de cuius e tra le istanze eventualmente presentate dai ricorrenti riguardo a quelle pensioni. L’individuazione della competenza territoriale, una volta ascritta la giurisdizione alla Corte, segue i criteri previsti per la Corte stessa, avuto riguardo alla regione di residenza del ricorrente.

Il Fatto

Gli eredi di un titolare di pensione INPS, deceduto il 13 dicembre 2014, hanno riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania un giudizio già oggetto di pronunce di altri giudici. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza, aveva ascritto la giurisdizione alla Corte dei conti; la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, con ordinanza, aveva declinato la competenza territoriale.

Nel merito i ricorrenti hanno lamentato che l’INPS aveva accreditato sul conto del de cuius il rateo mensile e la tredicesima mensilità tre giorni dopo il decesso, disponendo poi lo storno dell’accredito circa venti giorni più tardi. Hanno quindi domandato il pagamento di quelle somme. L’INPS, costituendosi, ha confermato la restituzione delle somme da parte della banca, contestando che gli eredi avessero mai invocato il pagamento di quelle specifiche somme, avendo piuttosto richiamato ratei di altre due pensioni percepite ante mortem.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ricostruisce l’origine dell’indicazione del Tribunale di Lagonegro: nel relativo circondario sono ricompresi taluni comuni della provincia di Salerno, tra cui quello di residenza del de cuius. Una volta ascritta la giurisdizione alla Corte, la competenza territoriale deve essere individuata secondo i criteri previsti per la Corte stessa, cioè avuto riguardo alla regione in cui il ricorrente risieda.

Rileva poi la Corte che, con ordinanza emessa all’udienza del 15 gennaio 2024, era stata sollevata ex officio una questione di giurisdizione riguardo a una pensione costantemente richiamata dai ricorrenti già nel ricorso originario. A fronte di tale pronuncia, gli eredi si sono limitati a produrre istanza il 6 giugno 2024 al fine di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Su tale presupposto processuale si fonda la decisione. La Corte afferma che l’incontestata cessazione della materia del contendere induce a prescindere dalla questione di giurisdizione sollevata ex officio, non residuando alcun interesse a una statuizione sul punto.

Quanto alle spese, la Corte rileva la confusione tra la pluralità di pensioni di cui era titolare il de cuius e tra le istanze eventualmente presentate dagli odierni ricorrenti riguardo a quelle pensioni, nonché le conclusioni rassegnate nell’istanza del 6 giugno 2024. Tali circostanze giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese, fissando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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