Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 191 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per le quali egli non abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario, per la parte in cui ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone la custodia di beni e materie e la relativa responsabilità amministrativo-contabile. Quando la gestione non riguardi tali beni, manca il presupposto del giudizio di conto e ne deriva la improcedibilità dello stesso, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito comporta che nulla sia disposto per le spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale di un agente contabile, qualificato come conto del consegnatario, relativo alla gestione di beni di un Comune per l’esercizio finanziario 2023. Il conto, depositato nell’aprile 2024, è iscritto nel giudizio di conto dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Nel corso del giudizio la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione posta al Collegio è dunque se, nel caso di specie, sussista o meno l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame. Il conto del consegnatario consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Corte rileva però che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

Su questa premessa il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e richiama la pacifica giurisprudenza contabile in materia — tra le altre, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, nonché le decisioni delle Sezioni Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Toscana nn. 60 e 61/2016, Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Calabria n. 323/2013.

Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il carattere processuale della pronuncia giustifica, infine, la compensazione delle spese, non liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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