Partecipazioni indirette in NewCo per il servizio idrico: motivazione carente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 34 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, è sottoposto a un controllo della Corte dei conti che ne verifica la conformità ai commi 1 e 2 dell’articolo stesso e agli artt. 4, 7 e 8. Il giudizio di conformità richiede una motivazione rafforzata che dia conto della necessità del nuovo soggetto societario, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando non confronta l’opzione prescelta con l’alternativa della gestione diretta da parte del gestore unico e perpetua una doppia partecipazione per il medesimo servizio. È parimenti carente la valutazione della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato quando il socio di minoranza sia una multi-utility attiva in settori concorrenziali.
Il Fatto
Il Comune di Angrogna, compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% da SMAT S.p.A. e al 49% dalla stessa ACEA.
L’operazione nasce dalla cessazione, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA quale gestore operativo del servizio idrico integrato nell’ambito ATO TO3, dove SMAT è gestore unico. La NewCo avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese, in forza di un contratto di servizio con SMAT di durata fino al 2033. Il Comune, già socio di entrambe le società, avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella NewCo. La Sezione ha scrutinato la delibera per verificarne la conformità alle disposizioni del Tusp.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto che la pronuncia, pur denominata “parere” dal legislatore, integra un’attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 16/2022: essa interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo, entro sessanta giorni, e non prima dell’adozione, come nell’attività consultiva. L’operazione rientra nell’art. 5 Tusp perché comporta l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società destinata a svolgere le medesime attività già espletate da ACEA.
Quanto al profilo della consultazione pubblica, prevista dall’art. 5, comma 2, Tusp, il termine di otto giorni concesso ai cittadini appare limitato, soprattutto in considerazione del percorso ultra-biennale che ha preceduto l’operazione; né emerge se siano pervenute osservazioni. La motivazione è poi ampia ma non adeguata su ciascun profilo normativamente previsto.
Sotto il profilo della necessità del nuovo soggetto societario, la Sezione osserva che la scelta non è imposta dalla legge e si scontra con il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, desumibile dall’art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La costituzione della NewCo perpetuerebbe la presenza di due soggetti partecipati per l’erogazione del medesimo servizio, mentre l’alternativa ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — era “a portata di mano”.
La Sezione contesta inoltre il richiamo alla scelta già assunta da SMAT: la decisione di quest’ultima non può imporre ai comuni soci l’assunzione di una partecipazione indiretta in violazione dei vincoli di legge. Né la misura minim
Nota della Redazione
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