Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento della rivalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 238 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che riducono progressivamente la perequazione automatica delle pensioni di importo più elevato, articolandola in fasce modulate sull’importo del trattamento, è manifestamente infondata. Il raffreddamento della rivalutazione automatica rientra nel margine di discrezionalità del legislatore, chiamato a contemperare il principio di adeguatezza ex art. 38, secondo comma, Cost. e quello di sufficienza ex art. 36 Cost. con le esigenze di finanza pubblica e di riequilibrio del sistema previdenziale. La misura non integra un prelievo di natura tributaria, poiché non comporta alcuna prestazione patrimoniale imposta né decurtazione del trattamento in essere, ma opera soltanto sui coefficienti di rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo INPS. La limitazione, non escludendo alcuno scaglione dal meccanismo perequativo, è conforme agli artt. 3 e 53 Cost. e non contrasta con il giudicato costituzionale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a otto volte il minimo INPS, ha evocato in giudizio l’INPS chiedendo il ripristino integrale della perequazione automatica sulla pensione mensile, illegittimamente ridotta per gli anni 2022, 2023 e 2024, con restituzione degli arretrati e interessi. La ricorrente ha dedotto che la legge n. 197/2022, articolando la rivalutazione in fasce e riducendo l’indicizzazione dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo, avrebbe compresso in modo irragionevole il potere di acquisto della pensione.
In via subordinata, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., prospettando un contrasto con il giudicato costituzionale e un sacrificio patrimoniale definitivo, privo di meccanismi di recupero. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande e della connessa questione di legittimità, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo della perequazione automatica, dalla legge n. 177/1976 al d.lgs. n. 503/1992 e agli interventi successivi, soffermandosi sulla legge n. 388/2000, che ha modulato l’indice di rivalutazione per fasce di importo, e sulle disposizioni richiamate dal ricorrente. Il giudice ha ribadito che l’istituto della perequazione costituisce l’unica forma di adeguamento delle pensioni all’aumento del costo della vita e trova fondamento negli artt. 36 e 38 Cost., senza che da esso possa enuclearsi un principio che imponga l’adeguamento automatico e continuativo alle retribuzioni dei pari grado in servizio attivo.
La Corte ha rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto al legislatore un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione delle modalità attuative e dei coefficienti di perequazione, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. Ha richiamato in particolare la sentenza n. 234/2020, che ha ritenuto legittimo il raffreddamento della perequazione disposto dalla legge n. 145/2018 in quanto misura di concorso solidaristico al riassetto del sistema, e la sentenza n. 70/2015, che ha qualificato l’intervento come progetto di eguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost.
La Sezione ha poi escluso la natura tributaria della riduzione dei coefficienti di rivalutazione: il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non dà luogo a una prestazione patrimoniale imposta, realizzata con atto autoritativo ablatorio e destinata a reperire risorse per l’erario, né comporta una decurtazione del trattamento in essere. Da ciò l’esclusione della violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
Infine, il Collegio ha osservato che la disciplina delinea un sistema graduale di raffreddamento che non esclude alcuno scaglione dal meccanismo perequativo, ivi compresi i trattamenti di importo più elevato. La giurisprudenza costituzionale, nei precedenti richiamati, ha riferito il limite di legittimità alle sole ipotesi di totale esclusione del beneficio della rivalutazione. Assorbite le eccezioni dell’Istituto, la Corte ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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